LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
D.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Lazio 20/C, presso l’avv. Massimo Dotto, rappresentato e difeso dall’avv. PIAZZA Massimo, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (Bologna – Sez. staccata di Parma), Sez. 21, n. 15/21/07 del 17 gennaio 2007, depositata il 7 febbraio 2007, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta rigettata in primo grado, ma accolta secondo grado;
Letto il controricorso;
Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia:
a) la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 9 e 16 per non avere il giudice di merito rilevato l’incompatibilita’ del condono con la domanda di rimborso;
b) il vizio di motivazione in ordine all’organizzazione del contribuente;
Ritenuto il ricorso sia manifestamente fondato quanto al primo motivo in base al principio affermato da Cass. n. 3682 del 2007: “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria”.
Ritenuto che nell’accoglimento del primo motivo, resti assorbito il secondo.
Ritenuto che la sentenza impugnata debba essere consequenzialmente cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;
Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010