Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.896 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

-ricorrenti –

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 35, n. 172/35/00 dell’11 dicembre 2000, depositata il 10 gennaio 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.

Letto il ricorso;

Preso atto che il contribuente non si è costituito.

FATTO E DIRITTO

Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cassino del 28 aprile 2008 che attesta la presentazione da parte del contribuente della dichiarazione integrativa prevista dalla L. n. 413 del 1991;

Ritenuto che il ricorso del contribuente alla procedura di “condono” prevista da detta legge comporti la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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