Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.897 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia 190, presso l’avv. Testa Cesare, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 1, n. 93/1/00 del 24 novembre 2000, depositata il 19 gennaio 2001, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.

Letto il ricorso e il controricorso.

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione depositata in atti dal contribuente relativa alla definizione della controversia mediante la procedura prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, (cd. “rottamazione cartelle);

Considerato che la documentazione in questione attiene alla cartella impugnata nel giudizio in esame;

Considerato che l’amministrazione, nonostante vi sia stata sollecitata, non ha proposto alcuna contestazione circa la regolarità della procedura seguita per la definizione della controversia;

Ritenuto che il pagamento effettuato a norma di legge da parte del contribuente comporti la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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