Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.899 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SANTA TERESA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Borsieri 13, presso l’avv. Giallombardo Arturo, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 20, n. 112/20/00 del 20 ottobre 2000, depositata il 5 dicembre 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso e il controricorso;

Vista la documentazione depositata in atti dalla societa’ contribuente relativa alla adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento di sgravio che definisce la controversia e vista l’istanza con la quale la stessa ricorrente chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che il pagamento da parte della societa’ contribuente di quanto preteso dall’amministrazione a conguaglio ed il conseguente provvedimento di sgravio comportino la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese in ragione delle motivazioni che hanno comportato la definizione della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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