Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.900 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

N.I.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 25, n. 34/25/05 del 7 marzo 2005, depositata il 30 marzo 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente una richiesta della contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta rigettata in primo grado, ma accolta in secondo grado;

Preso atto che la contribuente non si e’ costituito;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia:

a) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. N. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in ordine al concetto di autonoma organizzazione;

b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in ordine alla questione delle c.d. “attivita’ protette”;

Ritenuto il ricorso sia manifestamente infondato quanto al primo motivo sulla base del principio espresso da Cass. n. 3677 del 2007:

“In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Nel caso di specie il giudice ha accertamento in fatto, con congrua motivazione, la inesistenza degli elementi indice di una autonoma organizzazione.

Ritenuto che nel rigetto del primo motivo resti assorbito il secondo;

Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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