Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.903 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25701-2008 proposto da:

F.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SESTA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZOLI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE ROMA, CONSIGLIO ORDINE NOTAI ROMA, PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE REPUBBLICA CORTE APPELLO ROMA, PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16990/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, Terza Sezione Civile emessa il 16/04/2008; depositata il 20/06/2008; R.G.N. 29699/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2009 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO CARLO che si riporta a quanto scritto dal relatore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c. la seguente relazione:

“esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da F. A. nei confronti della PROCURA DELLA REPUBBLICA di Roma e del CONSIGLIO DELL’ORDINE dei NOTAI di Roma avverso l’ordinanza di questa Corte n. 16990/2008 e premesso che:

1.1. l’ordinanza che si chiede di revocare ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 il ricorso per cassazione proposto dal notaio F. avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 24-5/12-6-2007 in materia di procedimento disciplinare nei confronti di notaio;

1.2. il ricorrente lamenta un duplice errore revocatorio, segnatamente specificando che il fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore in cui sarebbe incorsa questa S.C. è asseritamente costituito dalla valutazione in ordine alla formulazione dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 28, 64 e 138 della legge notarile, la quale non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c. e la valutazione sulla insufficiente esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione proposto dal notaio F. (pag. 13 del ricorso);

1.2.1. in particolare il ricorrente deduce che nel ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, i quesiti di diritto pur non essendo collocati) al termine del singolo motivo di censura (…) sono enunciati in modo incontrovertibile in calce all’atto ove la parte espone le proprie conclusioni (pagg. 14 e 15); mentre – quanto all’altro oggetto del preteso errore revocatorio – deduce che elemento necessario e sufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso era l’indicazione delle norme che si assumevano violate, l’esposizione dei fatti e il deposito degli atti da cui risultino le suddette violazioni, precisando di avere all’uopo depositato i fascicoli di parte del primo e del secondo grado del giudizio (pag.

16);

1.2.2. il ricorrente deduce, quindi, la decisività dell’errore, in considerazione del fatto che ha comportato la dichiarazione di inammissibilità, precludendo anche la dichiarazione di prescrizione, intervenuta nelle more del ricorso per cassazione;

tanto premesso, osserva:

2.1. al presente ricorso è applicabile (al pari di quello dichiarato inammissibile con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione) l’art. 366 bis c.p.c.; detta norma è, infatti, da ritenere oggetto di rinvio da parte dello stesso art. 391 bis, comma 1, nel punto dove dispone che la revocazione è chiesta con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss.; la formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c. ancorchè debba escludersi la necessità della formulazione del quesito di diritto (sez. lavoro, ordinanza n. 5076 del 26/02/2008 Rv. 601892; sez. 3^, ordinanza n. 4640 del 28/02/2007, RV. 596344); in sostanza (al pari di quanto si afferma ai fini dell’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) occorre che nel ricorso vi sia un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che individui puntualmente il fatto che si assuma oggetto dell’errore e le ragioni della decisività dell’errore stesso;

2.2. l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (n. 4640 del 2007 sopra cit.);

2.3. applicati al caso di specie, i principi sopra indicati inducono a ritenere che il ricorso non sia suscettibile di superare il preventivo vaglio di ammissibilità sotto plurimi profili; invero – anche a voler prescindere dalla mancata precisa individuazione del quesito nei termini richiesti dal comb. disp. degli artt. 391 bis e 366 bis c.p.c. – le deduzioni del ricorrente risultano inadeguate a individuare l’errore revocatorio, denunciando, anzi, la stessa esposizione del motivo (in cui – come testualmente riportato sub 1.2.1. il fatto oggetto dell’errore viene individuato nella valutazione espressa dalla Corte) l’ambiguità delle allegazioni e la carenza del ricorso, anche sotto il profilo dell’autosufficienza;

2.4. per il vero, per quanto è dato intendere dal tenore del ricorso, ciò che il ricorrente lamenta è – non già che la Corte sia incorsa in una falsa percezione della realtà per non aver visto i quesiti (incorrendo in tal modo in un errore di fatto) – ma, piuttosto, che non abbia enucleato detti quesiti dalle conclusioni, correlativamente esprimendo una valutazione (e quindi un apprezzamento di diritto) in ordine al mancato rispetto del requisito stabilito dall’art. 366 bis c.p.c.; e, in effetti, nell’ordinanza, di cui si chiede la revocazione – precisato che la sentenza impugnata è stata censurata per violazione di norme di diritto – si legge che:

tale requisito non può ritenersi assolto, non essendo sufficiente la sola indicazione di tali violazione contenute nei quesiti posti alla Corte (e ciò, in conformità ad una giurisprudenza consolidata che esclude che il quesito di diritto possa desumersi dal contenuto del motivo e che impone al ricorrente, agli effetti dell’art. 366 bis c.p.c., l’esposizione di un quid pluris rappresentato dall’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso);

2.5. considerazioni analoghe valgono anche per l’altro presunto errore dell’oggetto revocatorio (peraltro attinente ad un argomento suppletivo nell’iter argomentativo dell’impugnata ordinanza, il che vale, senz’altro, ad escluderne la decisività), dal momento che il ricorrente denuncia non già una falsa percezione della realtà, quanto piuttosto una valutazione espressa da questa Corte, in ordine alla carenza del requisito di autosufficienza del ricorso (peraltro non smentita dal fatto che il ricorrente avesse allegato i fascicoli del procedimento)”;

tanto premesso, il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che pertanto fa propri.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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