Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.906 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI G. Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11276-2004 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 27 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NARDI CARLO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MERCANTILE LEASING SPA, in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Dott. M.A. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DALPIAZ STEFANO, CAMERINI RUGGERO con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A. E D.; MEDICI DENTISTI STUDIO ASSOCIATO GHEZZI ANDREA E GHEZZI DANIELE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2032/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Seconda Sezione Civile, emessa il 18/11/2003; depositata il 10/03/2004; R.G.N. 1683/A/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ***** B.M., titolare dell’impresa individuale Interform, ha notificato alla s.p.a. Mercantile Leasing (d’ora in avanti M.L.) decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, recante condanna al pagamento di L. 18.998.000, quale corrispettivo della fornitura di mobili e arredi allo Studio dentistico di A. e G.D., fornitura da essa eseguita su ordine di M.L., in esecuzione di un contratto di leasing, da questa stipulato con i G..

M.L. ha proposto opposizione, resistendo alla domanda, in virtù di apposita clausola del contratto di compravendita che subordinava il diritto del venditore al pagamento alla presentazione di un verbale di consegna e accettazione della merce, sottoscritto dagli utilizzatori; adempimento a cui era subordinato anche il pagamento dei canoni di leasing da parte di questi ultimi. Assumeva l’opponente che l’accettazione non le era stata mai presentata, e che i G. non avevano corrisposto le rate del leasing, adducendo la non conformità all’ordine della fornitura. L’ingiunta ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa gli utilizzatori, per sentirli condannare al pagamento, nel caso di sua soccombenza.

Il B. si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell’opposizione, mentre i G. sono rimasti contumaci.

Con sentenza n. 900/2000 il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo, respingendo ogni domanda di Interform.

La Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, con sentenza 18 novembre – 22 dicembre 2003 n. 2032.

Con atto notificato il 4.5.2004 il B. ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione.

M.L. ha depositato controricorso.

All’udienza di discussione del 17 marzo 2009 la Corte di cassazione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. e G.D..

Ha provveduto il ricorrente, con atto notificato il 12 maggio 2009.

I terzi chiamati non hanno presentato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 1341 c.c., comma 2, poichè la Corte di appello ha omesso ogni pronuncia sull’eccezione di nullità della clausola n. 6 del contratto di leasing – che condizionava il pagamento della merce alla dichiarazione di accettazione dello Studio Ghezzi – perchè tale da doversi ritenere particolarmente onerosa, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, e non espressamente approvata per iscritto.

2.- I due motivi sono inammissibili, non avendo il ricorrente proposto specifico motivo di appello sul punto.

La sentenza di primo grado ha preso in esame la questione ed ha respinto l’eccezione di inefficacia della clausola, ritenendo che essa non avesse carattere vessatorio, in quanto si limitava a richiedere che il destinatario della merce ne confermasse l’idoneità all’uso e la conformità all’ordine.

Su questo punto il B. avrebbe dovuto proporre specifica impugnazione, illustrando le ragioni per cui la motivazione del tribunale era da ritenere errata e la clausola avrebbe dovuto farsi rientrare nell’ambito di quelle tassativamente indicate dall’art. 1341 c.c., comma 2.

Al contrario, egli si è limitato a criticare genericamente la sentenza di primo grado sul punto, concentrando le sue difese su diverse argomentazioni, per soggiungere solo alla fine e per inciso che “….le clausole relative essendo vessatorie dovevano essere specificamente approvate”, senza ulteriori rilievi sul punto.

Questa Corte ha più volte chiarito che l’atto di appello – cioè l’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione – deve sempre contenere a pena di inammissibilità, oltre alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo sufficiente che esso consenta (in ipotesi) di individuare le statuizioni concretamente impugnate (Cass. civ. Sez. 3^, 18 aprile 2007 n. 8244; Cass. civ. Sez. Lav. 19 febbraio 2009 n. 4068).

3.- Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1229 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso di accertare che la clausola n. 6 aveva contenuto tale da comportare sostanzialmente l’esonero della contraente M.L. dalla responsabilità per dolo o colpa grave, ed era quindi da considerare nulla anche sotto questo profilo.

L’eccezione in oggetto non figura fra i motivi di appello, nè è stata mai discussa in primo grado. Non può essere quindi esaminata per la prima volta in questa sede.

Nè si tratta di nullità rilevabile di ufficio, come assume la ricorrente, poichè l’asserito esonero da responsabilità non risulta direttamente ed inequivocabilmente dal testo della clausola, tramite espressioni tali da rendere di immediata percezione la conformità fra la fattispecie concreta e l’astratta previsione normativa di cui all’art. 1229 cod. civ..

Il giudizio in proposito richiederebbe una valutazione completa e articolata dell’intero documento contrattuale ed ulteriori accertamenti in fatto circa la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 1229 cod. civ., ivi incluso quello che l’esonero da responsabilità sia previsto in relazione a comportamenti dolosi o colposi, e che tale si debba giudicare il comportamento di M.L.. Trattasi di circostanze che non risultano in alcun modo discusse ed illustrate negli atti di causa.

4.- Il quarto motivo – con cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1476 e 1477 cod. civ., poichè nel contratto di compravendita l’onere di fornire la prova della mancata consegna della merce, o dell’eventuale esistenza di vizi, è a carico del compratore – risulta assorbito, poichè presuppone l’accoglimento dei primi due motivi, concernenti la nullità della clausola n. 6, da cui risulta il contrario accordo delle parti.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1366 e 1370 cod. civ. e l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto la clausola n. 6 avrebbe dovuto essere interpretata nel rispetto del principio di buona fede ed in connessione con le altre clausole contrattuali – nel senso che il termine “accettazione”, a cui era subordinato il pagamento, doveva intendersi come accettazione della materiale consegna della merce da parte degli utilizzatori, non come dichiarazione di esenzione del venditore da ogni responsabilità per vizi o mancanza di qualità.

5.1.- Il motivo non è fondato, se non anche inammissibile, per il fatto che il ricorrente non illustra le sue censure alla luce della motivazione della sentenza impugnata, nè specifica adeguatamente perchè la Corte di appello avrebbe dovuto ricorrere all’interpretazione del contratto secondo buona fede e secondo gli altri criteri di interpretazione oggettiva, ai sensi degli artt. 1366 e 1367 ss. cod. civ., pur avendo essa ritenuto di poter ricostruire in concreto l’effettiva volontà delle parti, in base ai criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1362 e 1365 cod. civ..

La Corte di appello ha ampiamente giustificato il contenuto della clausola n. 6 alla luce delle peculiarità e delle caratteristiche del contratto di leasing, che ha correttamente ritenuto essere collegato al contratto di compravendita: nel senso che il concedente aveva interesse ad accertare che l’utilizzatore avesse ritenuto la fornitura completa, corretta e conforme all’ordine, prima di pagare il fornitore dei beni, poichè a questa peculiare accettazione era collegato l’impegno dell’utilizzatore di pagare regolarmente le rate del leasing. Se la venditrice Interform riteneva che la fornitura fosse stata ingiustamente contestata dagli utilizzatori, avrebbe dovuto rivolgere le sue domande ed azioni di rivalsa nei confronti di questi ultimi, considerata anche il fatto che essi sono stati chiamati a partecipare al giudizio.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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