LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE SANTA MARIA LA CARITA’ (NA), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Eritrea n. 72, presso lo studio dell’avv. Tiscione Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Coticelli Pasquale giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE ALFA s.r.l. e S. ANGELA 86 s.c.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Colli Portuensi n. 187, presso lo studio dell’avv. Guerriero Ugo, rappresentati e difesi dall’avv. Fumo Erik giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Tiepolo n. 21, presso lo studio dell’avv. MILETO Brunello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Falco Aldo e Paola Cosmai per delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 331/05 in data 7 gennaio 2005, pubblicata in data 7 febbraio 2005;
Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Pasquale Coticelli;
udito l’avv. Erik Fumo;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri motivi del ricorso principale nonche’ del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel maggio 1994 la Immobiliare Alfa s.r.l. e la S.Angela 86 coop. a r.l. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torre Annunziata il Comune di S. Maria La Carita’ e la Provincia di Napoli, esponendo che la prima delle due attrici era proprietaria di un fabbricato, composto da due piani fuori terra ed uno interrato, sito alla via *****, nonche’ di un opificio, sito all’interno del fabbricato, adibito all’industria di conserve alimentari, gestito dalla locataria coop. S. Angela; che i predetti immobili confinavano con la strada provinciale, la quale era stata oggetto di manutenzione straordinaria, con realizzazione della fogna comunale; che tali lavori erano stati eseguiti in dispregio delle tecniche occorrenti e che il livello della sede stradale era stato innalzato di 40 cm.
rispetto al preesistente e la fogna aveva subito una deviazione dal suo naturale percorso; che, a seguito di tali innovazioni, si erano verificati allagamenti degli immobili descritti, con blocco dell’attivita’ produttiva e danni alle merci, ai macchinari ed ai prodotti finiti, nonche’ alla statica dell’edificio. Aggiungevano, inoltre, che l’innalzamento del livello stradale non consentiva piu’ l’ingresso all’opificio degli autocarri dell’altezza di 4 metri.
Tanto premesso, le societa’ attrici chiedevano condannarsi i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento di tutti i danni causati.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che contestavano le domande attrici, chiedendone il rigetto.
All’esito di una C.T.U. e alla produzione di documenti, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 29 ottobre 2001, condannava il Comune convenuto al pagamento della somma di L. 300.000.000, oltre interessi e rivalutazione dal 14 marzo 1996; condannava la Provincia di Napoli al ripristino dello stato dei luoghi con l’abbassamento del piano stradale di 40 cm. o con la posa in opera di interventi che consentissero l’ingresso dei camion all’interno dell’opificio ed evitassero il deflusso delle acque meteoriche nelle proprieta’ attrici; condannava altresi’ i convenuti, in misura diversa, alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 7 febbraio 2005 in parziale accoglimento degli appelli proposti dal Comune e dalla Provincia, condannava il Comune (nel frattempo succeduto alla Provincia nella proprieta’ della via) alla esecuzione degli interventi necessari ad eliminare gli inconvenienti lamentati dalle parti attrici e confermava nel resto la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso per Cassazione il Comune di S. Maria la Carita’ con quattro motivi.
La Provincia di Napoli resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale condizionato con tre motivi.
Resistono con controricorso la Immobiliare Alfa s.r.l. e la S. Angela 86 s.c.a r.l., che hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 278 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
1. Il Comune ricorrente denuncia con il primo motivo l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioe’ sulla eccezione sollevata in grado di appello di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione da parte del Tribunale, posto che la condanna alla sistemazione della sede stradale era stata posta a totale carico della Provincia, mentre nella parte motiva si dava atto che i danni erano stati causati sia dal rifacimento della fogna comunale, in relazione al quale i lavori erano stati commissionati dal Comune, sia dal sollevamento del piano stradale, in esito ai lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Lo stesso C.T.U. aveva pienamente accolto tale ripartizione della responsabilita’.
La sentenza impugnata, al contrario di quanto si afferma nel ricorso, ha fornito una motivazione del preteso contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla condanna della sola Provincia al ripristino dello stato dei luoghi con l’abbassamento del piano stradale di 40 cm. o con la posa in opera di interventi che consentissero l’ingresso dei camion all’interno dell’opificio ed evitassero il deflusso delle acque meteoriche nelle proprieta’ attrici; ha infatti chiarito che destinataria della condanna suddetta era evidentemente la sola Provincia, come risultava dal dispositivo, mentre l’indicazione del Comune come destinatario del precetto, come risultante dalla parte motiva, era frutto di un semplice errore materiale.
La stessa sentenza da’ quindi atto che la Provincia di Napoli aveva prodotto il verbale del 1 aprile 1998 con il quale la strada in questione era stata trasferita dalla provincia al Comune di S. Maria La Carita’ e quindi si era realizzata una successione a titolo particolare, in corso di causa, nella titolarita’ del diritto di proprieta’ sulla sede stradale; di conseguenza, dato atto che tanto il dante causa che l’avente causa erano gia’ parti nel giudizio, la domanda attrice andava accolta nei confronti del soggetto che al momento della decisione (29 ottobre 2001) risultasse titolare della proprieta’ sulla strada sulla quale erano necessari gli interventi indicati e quindi nei confronti del Comune.
Il motivo non risulta quindi meritevole di accoglimento.
2. Con il secondo motivo, si denuncia la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata indicazione del soggetto a favore del quale era stata pronunziata la condanna; peraltro nella motivazione della sentenza impugnata si parla di “proprieta’” delle attrici, mentre dagli atti risulta che soltanto la Immobiliare Alfa s.r.l. fosse proprietaria.
La questione e’ inammissibile perche’ sollevata per la prima volta nel presente giudizio di cassazione, non essendo stata trattata in sede di appello.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E che vieta alla autorita’ giudiziaria ordinaria di ordinare alla pubblica amministrazione un “facere”.
Il motivo e’ fondato e merita accoglimento: la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, che cioe’ l’esecuzione dei lavori sulla strada avrebbe creato una situazione di danno nei confronti delle societa’ Immobiliare Alfa e Cooperativa S. Angela 86 in violazione del principio del “neminem laedere'” e – quindi occorreva una pronunzia che consentisse il ripristino dello stato dei luoghi, pur senza precisazione di quali lavori fossero necessari in concreto, nel rispetto della discrezionalita’ della pubblica amministrazione non puo’ essere condivisa. La discrezionalita’ – e la conseguente insindacabilita’ da parte del giudice ordinario – dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un’opera pubblica (nella specie, una strada comunale dalla quale era tracimata acqua piovana con conseguente danneggiamento di un immobile adiacente di proprieta’ privata) trova un sicuro limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumita’ dei cittadini e dell’integrita’ del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attivita’, nonche’ le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che, dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme, deriva la configurabilita’ della responsabilita’ della stessa P.A. per i danni arrecati a terzi (Cass. 6 febbraio 2007 n. 2566).
La legge sul contenzioso amministrativo (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4) stabilisce che quando si tratti di lesione di diritto soggettivo per effetto di un atto dell’autorita’ amministrativa, il giudice ordinario si debba limitare a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio: in virtu’ del limite posto dalla stessa legge per il giudice ordinario di condannare l’Amministrazione all’adempimento specifico (nella specie, a porre in essere le modifiche necessarie ad impedire il pregiudizio alle parti attrici) la pronuncia impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato il Comune “a porre in essere i lavori necessari per consentire l’ingresso dei camion all’interno dell’opificio ed evitare il deflusso delle acque meteoriche nelle proprieta’ attrici”. L’attivita’1 svolta dalle amministrazioni locali nell’adempimento dei compiti di gestione e manutenzione delle infrastrutture fognarie e stradali costituisce indubbiamente esercizio di pubbliche potesta’, sottratte al sindacato dell’autorita’ giudiziaria ordinaria, che non ha alcun potere di incidere nel processo decisionale dell’autorita’ amministrativa.
In applicazione dei principi sopra esposti deve essere quindi cassata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune alla esecuzione dei lavori a carico del Comune di S. Maria La Carita’.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., agli artt. 194 e 115 c.p.c. nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: le parti attrici non avevano dato alcuna prova del lamentato allagamento e dei conseguenti danni, mentre la consulenza tecnica aveva semplicemente fornito osservazioni di carattere tecnico, ne’ puo’ assumere la funzione di acquisizione di elementi di prova nella totale inerzia delle parti attrici, che avrebbero dovuto assolvere all’onere di fornire la prova di quanto dedotto in giudizio.
Si tratta di un accertamento di fatto, sottratto alla cognizione del presente giudizio di legittimita’, in ordine al quale la sentenza impugnata da’ atto del proprio convincimento con motivazione congrua ed adeguata; tale convincimento non si fonda soltanto sulla relazione del C.T.U., che non potrebbe costituire unico elemento di prova del danneggiamento subito, ma su fotografie con data certa (perche’ munite di timbro postale) relative agli allegamenti e su altra documentazione indicata in atti.
Il motivo di ricorso risulta quindi infondato.
5. L’Amministrazione provinciale di Napoli ha a sua volta denunciato, con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la violazione dei limiti posti alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla condanna ad un “facere” disposta dalla Corte d’Appello.
Il motivo risulta fondato in relazione a quanto precisato al punto 3.
6. Con il secondo motivo si denuncia la erronea conclusione alla quale e’ pervenuta le Corte d’Appello, disattendendo la ricorrenza nella specie di caso fortuito e di forza maggiore, poiche’ gli allagamenti sarebbero stati causati da piogge del tutto eccezionali;
ne’ era stata fornita la prova dei danni subiti e quindi del tutto infondata sarebbe la quantificazione dei danni stessi nell’importo di L. 300.000.000. Si richiama sul punto quanto sopra illustrato in relazione al punto 4.
7. Con il terzo motivo infine si denuncia la erroneita’ della pronunzia di compensazione delle spese processuali, essendo del tutto mancante la giustificazione di tale scelta.
Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformita’ a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). Il motivo risulta quindi inammissibile.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio in relazione ai motivi accolti (terzo motivo del ricorso principale e primo motivo del ricorso incidentale), nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di S. Maria La Carita’ a porre in essere i lavori necessari per consentire l’ingresso dei camion all’interno dell’opificio ed evitare il deflusso delle acque meteoriche nelle proprieta’ attrici.
Tenuto conto dell’esito della controversia, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, riunisce i ricorsi; accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale della Provincia di Napoli; rigetta nel resto il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.
Dichiara compensate le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010