LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26304-2005 proposto da:
IMMOBILIARE L.M. S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VERBANO 22, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI GIUNTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL CURTO FRANCO giusta delega in calce alla copia notificata della sentenza impugnata;
– ricorrenti –
contro
RI.E.MA. DI COZZI DANTE & C SAS in persona del Socio Accomandatario Sig. C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato VOTANO STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALANTI UBALDO giusta delega in calce al controricorso;
COM RHO in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell’avvocato SIGILLO’ ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDENA CARLO giusta delega a margine del controricorso;
ASSITALIA SPA Le assicurazioni d’Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 357/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^
SEZIONE CIVILE, emessa il 2/2/2005, depositata il 09/02/2005, R.G.N. 2114/C/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato ANTONIO SIGILLO’;
udito l’Avvocato PAOLO TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO G. che ha concluso per inammissibilità per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20 ottobre 2005 la s.r.l. Immobiliare L.M. ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 357/2005, notificata il 12.7.2005, della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna della ricorrente a pagare alla s.a.s.
RI.E.MA. di Dante Cozzi & C. la somma di L. 38.689.040, emessa dal Tribunale di Milano, eliminandone solo il capo relativo alla condanna alla rivalutazione monetaria.
La somma costituiva il rimborso, chiesto dalla RI.E.MA., delle maggiori spese che l’odierna ricorrente le aveva arrecato allacciandosi alle sue condutture dell’acqua e provocando maggiori consumi, anche a causa della dispersione provocata dal cattivo stato delle tubazioni di collegamento.
La Imm.re L.M., convenuta in primo grado, aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa l’idraulico C.V., che aveva eseguito il collegamento delle tubazioni, ed il Comune di Rho, al quale imputava di non avere tempestivamente provveduto ad allacciare il suo immobile alle condutture comunali, costringendola ad usufruire dell’impianto di RI.E.MA..
Il C. era rimasto contumace, mentre il Comune di Rho aveva resistito alla domanda, chiamando in causa la s.p.a. Assitalia, per esserne garantito.
Resistono al ricorso per cassazione con separati controricorsi la RI.E.MA., il Comune di Rho e Assitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile a causa della nullità-inefficacia della procura speciale al difensore, conferita in calce alla copia notificata della sentenza impugnata e solo genericamente richiamata nel ricorso.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che comporta l’esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.
E’ pertanto invalida la procura che (come nel caso in esame) sia apposta in calce alla sentenza impugnata, non rechi la data in cui è stata rilasciata, e sia solo genericamente richiamata nell’intestazione del ricorso, in quanto l’atto viene ad essere privo non solo del necessario requisito della specialità, ma anche di quello dell’incontestata anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso.
La suddetta invalidità della procura, venendo a colpire la regolare instaurazione del rapporto processuale, deve essere rilevata d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso, anche indipendentemente dall’eccezione dei resistenti (Cass. civ. Sez. 3^, 27 giugno 2007 n. 14843; Cass. civ. Sez. 3^, 5 settembre 2005 n. 17765; Cass. civ. Sez. 1^, 3 maggio 2005 n. 9168, fra le altre).
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione ad ognuna delle controparti costituite, liquidandole in Euro 1.200,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari – in favore di RI.E.MA.; Euro 1.800,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.600,00 per onorari – in favore del Comune di Rho; ed Euro 2.200,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari – in favore di Assitalia; in tutti i casi oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010