LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BRANTNER TRANSPORT GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.P. elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo studio dell’avvocato FORTI DAMIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZI MASSIMO, LORIZIO MARIA ATHENA, PESCE ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo dirigente e procuratore speciale, dr. S.S., e dall’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dr. S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALI FEDERICO con procura speciale del Dott. Notaio Rosario Franco di Sesto S. Giovanni il 5/7/2005, REP. N. 10912;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2228/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, sezione seconda civile emessa il 15/6/2004, depositata il 23/07/2004, R.G.N. 2525/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;
udito l’Avvocato ALESSANDRO PESCE;
udito l’Avvocato ROMOLO PERSIANI (per delega Avv. Antonio Rizzo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell’agosto del 1997 la s.p.a. Winterthur Assicurazioni conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Brantner Transport GMBH (societa’ a responsabilita’ limitata di diritto *****) e, sulla premessa che la S.T. Castelletti, nel gennaio 1995, aveva affidato alla convenuta l’incarico di trasportare delle merci da ***** destinate alla Lebek Intemazional e che essa era stata trafugata da ignoti mentre trovavasi sull’autotreno su cui era stata caricata, chiedeva la condanna della medesima convenuta alla corresponsione della somma di L. 245.606.000, assumendo di esservi subentrata quale cessionaria dell’assicuratrice che l’aveva corrisposta alla Castelletti.
Il Tribunale, nella resistenza alla domanda della convenuta, l’accoglieva con sentenza del novembre 2000 e gravame di spese.
La Brantner appellava la sentenza e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 23 luglio 2004, nella resistenza dell’appellata, rigettava l’appello con gravame delle spese del grado, 2. Avverso la sentenza la Brantner Transport GMBH ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi contro l’Aurora Assicurazioni s.p.a. (qualificandola come gia’ Winterthur Assicurazioni s.p.a.).
L’intimata ha resistito con controricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce testualmente: “violazione degli artt. 1362, 1370 c.c. e dell’art. 1372 c.c., comma 2, art. 9 CMR, artt. 1916 e 1891 c.c.. Efficacia meramente accertativa, e non costitutiva, della lettera di vettura CMR (art. 360 c.p.c., n. 3).
Conseguenze: inefficacia della surroga di Winterthur nei diritti del mittente. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.
L’esposizione del motivo inizia con la premessa che si intende censurare la motivazione della sentenza impugnata perche’, facendo riferimento esclusivo al contenuto della lettera di vettura CMR prodotta dall’attore, avrebbe ritenuto che il contratto di trasporto era tra Brantner Transport e la Castelletti, in particolare affermando che “nella stessa lettera di vettura Castelletti viene indicata quale unico soggetto legittimato a far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto”.
Dopo tale premessa, l’esposizione del motivo si articola con considerazioni illustrative delle ragioni della violazione dell’art. 1370 c.c., quindi dell’art. 1362 c.c., dell’art. 1372 c.c., comma 2, ed in fine con una breve affermazione che dovrebbe integrare la censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
L’intera esposizione fa riferimento alla lettera di vettura, ad una non meglio precisata lettera di incarico, ad una fattura di uno spedizioniere Kaiser ed al suo reclamo, nonche’ ad una quietanza. Di tali documenti non si riproduce il contenuto.
Viene, pertanto, in rilievo il principio di diritto, secondo il quale: “In tema di ricorso per Cassazione ed in ipotesi di censura della pronunzia del giudice di merito per violazione dei canoni legali d’ermeneutica e per vizio di motivazione nell’indagine sulla comune volonta’ contrattuale delle parti, il ricorrente e’ tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare nell’atto introduttivo il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimita’ – il quale non puo’ desumere “aliunde”, neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso – in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all’inammissibilita’ del motivo ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4” (Cass. n. 16132 del 2005, ex multis; con specifico riferimento alla polizza assicurativa ed al vizio di violazione di legge, si veda Cass. n. 5444 del 2006. Con specifico riferimento al vizio di motivazione, si veda Cass. n. 10598 del 2005, seguita da numerose conformi, secondo cui: “Il ricorrente che in sede di legittimita’ denunci che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito e’ incorso in errore traducentesi in vizio della motivazione, ha l’onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso sul quale si sarebbe determinata l’erronea valutazione.”). Il motivo e’, pertanto, inammissibile.
2. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 CMR nonche’ dell’art. 2943 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Il motivo censura la valutazione con cui la Corte territoriale avrebbe attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a due lettere della Castelletti “dimenticando che la Brantner, per tramite del suo broker assicurativo, aveva gia’ respinto la pretesa con lettera raccomandata del 11 dicembre 1995 8 doc. n. 4 fascicolo di 1 grado)”. Dopo di che, senza peraltro spiegare tale criptico assunto, si passa ad esporre alcune considerazioni interpretative di norme della Convenzione e, quindi, ragiona di pretesi contenuti di altri documenti.
Anche questo motivo, in disparte il cennato carattere criptico dell’affermazione riportata sopra fra virgolette, e’ in via preliminare inammissibile per palese difetto di autosufficienza, giusta la giurisprudenza sopra richiamata.
3. Con il terzo motivo si denuncia testualmente: “violazione degli artt. 23 e 29 CMR. Il livello di negligenza che determina la responsabilita’ del vettore. Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).”.
L’esposizione del motivo si articola in tre punti.
Nel primo (punto C.1.) si enuncia assertoriamente che l’art. 23, comma 3 CMR prevede che, in assenza di dolo del vettore o di situazione avente pari efficacia, l’indennita’ a carico del vettore internazionale nel caso di perdita, parziale o totale, di avaria della merce, non puo’ superare – in mancanza di speciali dichiarazioni del mittente – 8.33 unita’ di conto (come definite nell’art. 2.7) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.
Nel secondo punto (C.2.) si rileva che alle parti e’ consentito di escludere il limite di indennita’, qualora sia dichiarato il valore della merce o sia stata fatta dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna, ma nell’uno e nell’altro caso convenendo un supplemento di prezzo.
Nel terzo punto (C.3.) si asserisce che “di tutto cio’ la Corte milanese non ha voluto tenere conto in correlazione alla condotta del trasportatore straniero, in se’ e per se’ non censurabile, dato che l’autista, coricatosi nell’automezzo medesimo dopo aver chiuso le portiere a chiave,aveva adottato ogni precauzione possibile per la custodia del carico”. Dopo di che si cita Cass. n. 8043 del 1996 e ci si riserva di illustrare nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. “ogni approfondimento” e si asserisce che “in assenza di qualsiasi profilo di colpa grave la condanna della Brantner non poteva comunque eccedere l’indennita’ prevista dall’art. 23 CMR. Siffatta esposizione illustrativa del motivo palesa che esso ha ad oggetto la contestazione della sentenza impugnata per non aver considerato la condotta del conducente dell’automezzo esente da colpa grave. Quanto asserito nei primi due punti sarebbe la conseguenza che, nel caso di questa esenzione, si sarebbe dovuta trarre dal giudice di merito.
Il motivo e’ inammissibile perche’, con riferimento al terzo punto che ne costituisce l’oggetto, si astiene dal criticare la motivazione della sentenza impugnata in modo specifico: detta motivazione si dipana dalla pagina dieci fino alla pagina dodici, ma la ricorrente non se ne fa carico. La considera del tutto inammissibilmente, tenuto conto della funzione propria delle memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., soltanto nella memoria depositata in vista della discussione.
Viene in considerazione il seguente principio di diritto: “Il requisito di specificita’ e completezza del motivo di ricorso per Cassazione e’ diretta espressione dei principi sulle nullita’ degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale e’ nullo, ancorche’ la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per Cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non e’ prevista alcuna attivita’ di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per Cassazione, ancorche’ la legge non esiga espressamente la sua specificita’ (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioe’ articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo”. (Cass. n. 4741 del 2005; in senso conforme: Cass. n. 5244 del 2006; n. 24211 del 2006; n. 15604 del 2007; n. 6184 del 2009).
Quanto alle deduzioni della memoria, si ricorda che e’ stato statuito il seguente principio di diritto: “Nel giudizio civile di legittimita’, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni gia’ compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non e’ possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facolta’ di replica”:
cosi’ Cass. sez. un. n. 11097 del 2006.
Il motivo dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso e’ conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente della spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimila/00, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010