LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato SAVONA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato DE GIOVANNI FILIPPO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato CECCARANI BRUNO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48158/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 20/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.L. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dep. il 20 dicembre 2004 con cui il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Comune di quella citta’ per violazione dell’art. 173 C.d.S. per avere fatto uso durante la guida di telefono a viva voce non dotato di auricolare.
Il Giudice di Pace, nel respingere l’opposizione con cui era stata invocata l’illegittimita’ della contestazione differita dell’infrazione, riteneva la validita’ del verbale di accertamento in cui il verbalizzante aveva indicato “l’impossibilita’ di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche’ impegnato nella regolamentazione della circolazione”.
Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., degli artt. 383 e 384 reg. esec. C.d.S., deduce che, pur convenendo con la sentenza impugnata in ordine al carattere esemplificativo dei casi indicati dal citato art. 384 reg. esec. C.d.S., e’ tuttavia pacifico che, nel caso in cui viene accertata la violazione dell’art. 173 C.d.S. che comporta la decurtazione dei punti della patente di guida, e’ obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione.
Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 385 reg. esec. C.d.S., deduce che devono essere indicati i motivi per i quali e’ stato impossibile procedere alla contestazione immediata dell’infrazione, motivi che non possono essere apparenti e indicati con formula stereotipata, come invece era avvenuto nella specie in cui il verbalizzante si era limitato ad affermare che, in quanto impegnato a regolare il traffico, il veicolo non era stato fermato.
I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Le censure sono infondate.
Occorre premettere che l’elencazione, contenuta nell’art. 384 reg.
esec. C.d.S., dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non puo’ considerarsi esaustiva, ma e’, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilita’ sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua – se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza.
La circostanza che la violazione ascritta alla ricorrente comporti la decurtazione dei punti della patente non comporta di per se’ che la contestazione debba essere immediata ma soltanto che la stessa non possa essere irrogata qualora sia rimasta ignota la persona del conducente che non sia stato possibile identificare al momento dell’accertamento dell’infrazione, tenuto conto che la segnalazione di cui all’art. 126 bis C.d.S. non puo’ essere effettuata nei confronti del proprietario ma di colui che, essendo alla guida del mezzo, e’ il responsabile dell’infrazione (Corte Cost. n. 27 del 2005). D’altra parte, il Giudice di Pace ha ritenuto che l’indicazione delle circostanze che rendevano impossibile la contestazione ne rendeva legittimo il differimento, avendo il verbalizzante fatto riferimento alla circostanza che il medesimo era impegnato nella regolazione del traffico. Orbene, il ricorso sostanzialmente denuncia l’illegittimita’ del verbale ma, mentre non sussiste la violazione delle norme citate avendo il Giudicante correttamente interpretato ed applicato alla specie tali disposizioni, la ricorrente avrebbe dovuto semmai censurare il vizio di motivazione in base al quale la sentenza era pervenuta a ritenere validi i motivi indicati nel verbale, non essendo certo compito del giudice di legittimita’ procedere all’esame diretto del verbale di contravvenzione che e’ riservato all’indagine di fatto del giudice di merito. Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010