Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.935 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20134-2004 proposto da:

IMM NARCISO 91 SRL P. IVA *****, in persona del Presidente CORRADO CAMPANELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.

MILLELIRE 7, presso lo studio dell’avvocato GIOMMINI RODOLFO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato BAFILE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati BAFILE FRANCESCO, BAFILE PASQUALE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 755/2003 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20.20.99 Q.C. citò al giudizio del Tribunale di L’Aquila la società Immobiliare Narciso 91 s.r.l., al fine di sentir pronunziare ex art. 2932 c.c. sentenza tenente luogo del non concluso contratto di compravendita, con condanna della convenuta alla non eseguita consegna del bene ed al risarcimento dei danni, in esecuzione di un contratto preliminare stipulato il *****, ad oggetto di una porzione di un fabbricato sito in *****; precisava l’attore di aver corrisposto l’intero prezzo di L. 115.700.000, che la convenuta si era sottratta sia all’obbligo della stipulazione del definitivo, sia a quello della consegna all’atto della quale restavano da versare alla promittente venditrice solo L. 2.000.000 a titolo di rimborsi per spese catastali ed altri oneri accessori.

Costituitasi la convenuta, contestò la domanda, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competente quello del luogo dove era sorta l’obbligazione o dove si trovava la propria sede, nonchè, nel merito, di non essere tenuta all’adempimento, per difetto del potere di alienare nel suo presidente che aveva stipulato il contratto, negando, infine, di aver ricevuto il corrispettivo.

Con sentenza del 29.3.99 il giudice del tribunale adito accoglieva le richieste attrici ex art. 2932 c.c. e di consegna dell’immobile, subordinatamente al versamento della somma di L. 2.000.000 da parte dell’attore, rigettandone quella risarcitoria e condannando la convenuta al rimborso della metà delle spese del giudizio, per il resto compensate.

L’appello proposto dalla società convenutaci quale aveva resistito l’appellato, veniva poi respinto, con il carico delle ulteriori spese, con sentenza del 19.7.03 della Corte di L’Aquila, la quale riteneva: a) quanto alla competenza territoriale, corretto il rigetto dell’eccezione sollevata dalla convenuta, che, in contesto nel quale il bene da consegnare si trovava nell’ambito del circondario del giudice adito, limitandosi a sostenere che i soli fori competenti sarebbero stati il forum rei ed il forum 4 contractus, non aveva corredato l’eccezione stessa con la contestazione degli altri fori concorrenti possibili, segnatamente di quello destinatele solutionis nella specie adito; b) quanto ai poteri dello stipulante presidente del consiglio di amministrazione della società, che dal tenore dell’atto costitutivo e dello statuto si ricavava essere l’oggetto sociale costituito dall’acquisto,vendita, commercio di aree fabbricabili ed immobili e la rappresentanza legale e la firma attribuiti al presidente suddetto; sicchè ogni limitazione statutaria al riguardo, peraltro “di oscura ed equivoca formulazione”, si sarebbe risolta nella vanificazione del potere rappresentativo, da considerarsene confronti dei terzi, esteso al compimento di tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale; c) quanto, infine, al pagamento del prezzolo stesso risultava provata dalla scrittura privata.

Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria.

Ha resistito il Q. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione delle norme sulla competenza territoriale artt. 38 e 20 c.p.c. in relazione all’art. 1182 c.c.”, evidenziandosi che,essendo la domanda principale diretta all’adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. e quella di consegna dell’immobile subordinata all’accoglimento della prima, la società avrebbe “dovuto contestare solo ed esclusivamente il forum rei ed il forum contractus, non già anche il forum solutionis”, come ritenuto dalla Corte di L’Aquila. A sostegno della censura si richiama giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ai lini della competenza territoriale ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis previsto dal comma 3 di tale ultimo articolo va riferito ai crediti aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di danaro già convenzionalmente determinata ovvero determinabile giudizialmente con semplici operazioni matematiche. Pertanto, poichè nel caso di specie si verteva in tema di consegna di un immobile, non di pagamento in danarosa corte abruzzese avrebbe dovuto accogliere l’appello sul punto,essendo competente il Tribunale di Roma, quale forum rei e contractus.

Il motivo è infondato, attesa la palese inconferenza del richiamo giurisprudenziale su cui si basa, relativo alla determinazione della competenza in tema di obbligazioni pecuniarie. L’art. 1182 c.c., comma 2, nella specie rilevante, prevede che l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta.

Considerato che, nel caso di specie, l’attore agì, oltre che per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto (facere che non risultale viene dedotto,dove avrebbe dovuto essere concluso), anche per quello, convenzionalmente previsto nel preliminare, di consegnare il già pagato immobile ancor prima della stipula, del definitivo (che avrebbe dovuto far seguito entro m. 9 dalla consegna), è evidente che il foro prescelto, quello di L’Aquila, costituisse quello destinatae solutionis di una delle due obbligazioni concretamente esigibili, quella di dare, contemporaneamente dedotte in giudizio, vale a dire di un foro, alternativamente competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., u.p., con l’altro indicato dallo stesso articolo e con quelli di cui ai precedenti artt. 18 e 19 c.p.c..

Tale foro non era stato espressamente contestato dalla parte convenuta, la cui eccezione d’incompetenza ex art. 38 c.p.c., comma 2 è stata correttamente disattesa dal primo giudice, con statuizione confermata da quello di appello, sul rilievo, fondato sul costante principio giurisprudenziale di legittimità a termini del quale,quando in tema di competenza territoriale concorrono più criteri per la determinazione del giudice competente, spettando all’attore la scelta del foro tra i diversi concorrenti, il convenuto ha l’onere di contestarli tutti nella sua prima difesa, eccependo l’incompetenza secondo tutti i profili prospettabili nel caso concreto (v., per tutte, S.U. 4912/93, succ. conf. tra le altre, Cass. 1976/00, 5980/00, 6983/01, 12645/01, 24277/07, 21899/08, 9738/09).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “contraddittoria motivazione sulla carenza di poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come risultante dall’art. 11 dello Statuto societario e dai verbali del C.d.A.”.

Richiamato il tenore letterale di tale norma statutaria,si evidenzia¯ che da attenta lettura ed interpretazione di tale articolo la corte territoriale sarebbe dovuta pervenire alla conclusione che, essendo il consiglio suddetto investito di tutti i poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria, e previste in tali casi la rappresentanza legale e la firma sociale del suo presidente, quest’ultimo avrebbe potuto validamente rappresentare la società solo in quegli atti preventivamente autorizzati dall’organo collegiale del quale, peraltro, avrebbe sempre fatto parte lo stesso attore Q..

Il motivo è inammissibile, perchè oltre a risolversi in una doglianza in fatto, proponente una interpretazione dello statuto societario diversa da quella esposta dai giudici di merito, di cui non evidenzia alcun effettivo vizio logico o carenza argomentativa, non censura specificamente l’altra, pur decisiva e logicamente coerente, ratio decidendi al riguardo seguita dalla corte territoriale, secondo cui, ove le disposizioni societarie in questione fossero da intendersi nel senso restrittivo proposto dalla parte appellante (ribadito nel presente ricorso), le stesse sarebbero inopponibili all’esterno della società, “vanificando di fatto la funzione dell’organo rappresentativo ed inducendo inammissibile equivocità in ordine alla presenza ed estensione dei relativi poteri come alla ragionevole continuità degli stessi al cospetto dei terzi”. A tale particolare riguardo nessuna critica viene mossa nel mezzo d’impugnazione, che pertanto difetta del requisito della specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e, comunque, d’interesse,limitandosi soltanto a censurare soltanto una delle due rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata,quella interpretante in senso non limitato e conforme all’oggetto sociale i poteri dell’organo rappresentativo, ma non anche l’altra alternativa, disapplicante l’accezione restrittiva di tali poterti, di per sè adeguata e sufficiente a sorreggere la decisione.

Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna della soccombente ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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