LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ORAZIANI GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAGOGNA PIETRO;
– ricorrente –
contro
M.R. C.F. *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 546/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 01/10/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’
del ricorso.
LA CORTE visti gli atti osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO che B.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 546/03 che si era pronunciata in sede di rinvio sull’impugnazione principale proposta dalla stessa B. e su quella incidentale avanzata da M. R. avverso la sentenza del Pretore di Pordenone n. 260/96;
che il procuratore di B.A., ha depositato atto datato 9.10.2009, con il quale – premesso che l’intimato M. ha venduto il terreno oggetto di causa a terzi che hanno dichiarato di non avere piu’ interesse alla presente controversia – ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere;
che la dichiarazione suddetta non puo’ ritenersi valida rinunzia al ricorso per Cassazione in quanto non sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, ma non munito di mandato speciale a rinunziare, ma che tuttavia essa appare idonea a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando, come nella fattispecie, la controparte non si e’ neppure costituita) e di determinare cosi’ la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilita’ del ricorso stesso (Cass. n. 22806 del 06/12/2004; Cass. n. 23685 del 15.9.2008);
che dunque il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere;
nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010