Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.941 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MIN POLTICHE AGRICOLE E FORESTALI – ISP CENTRALE REPRESSIONI FRODI UFF COSENZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell’avvocato MONTONE ROSA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LAGHI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2003 del GIUDICE DI PACE di ORIOLO CALABRO, depositata il 04/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato BONACCIO Giovanni con delega depositata in udienza dell’Avvocato LAGHI Roberto, difensore del la resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Cosenza ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un’unica censura, avverso la sentenza del 4 novembre 2003 con la quale il Giudice di Pace di Oriolo ha accolto l’opposizione avanzata da D.S.R. contro l’ordinanza ingiunzione del 10 gennaio 2002 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 4.842,00, comprensiva di Euro 6,00 per spese di notifica, quale sanzione amministrativa per aver percepito indebitamente un aiuto comunitario per complessive L. 9.362.650 in relazione al ritiro di seminativi dalla produzione riferito alle campagne 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95. Secondo quel giudice l’ordinanza ingiunzione era nulla in quanto motivata per relationem e carente degli elementi costitutivi di legge.

L’intimata resiste con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ha eccepito preliminarmente la intimata D.S.R. l’inammissibilita’ del ricorso:

a) per tardivita’ dello stesso, non essendo applicabile alla fattispecie in esame la sospensione feriale ed in ogni caso stante la sua notifica oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza incrementato di un mese e mezzo pari alla sospensione del periodo feriale;

b) per avere parte ricorrente adito immediatamente “per saltum” questa Corte di Cassazione “senza acquisire, in tal senso, l’opinione, il parere, il consenso di essa deducente”;

c) per violazione del principio di autosufficienza non avendo controparte riportato la vicenda processuale nella sua completezza;

d) per carenza di legittimazione attiva non avendo l’Ufficio periferico di Cosenza la rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Le proposte eccezioni vanno tutte disattese in quanto manifestamente infondate.

a) All’opposizione proposta L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23 quale e’ quella oggetto della presente vertenza, si applica la sospensione feriale dei termini, avendo il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione natura di giudizio di cognizione (vedi Cass. n. 7346/2004, n. 15376/2004, n. 2/2005, n. 10452/2006 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 12244/2009).

Cio’ posto la notifica del ricorso effettuata il 18 dicembre 2004 a mezzo del servizio postale non e’ in ogni caso tardiva giacche’ in tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, ai fini della tempestivita’ della notifica da parte del richiedente della stessa si ha riguardo alla data della consegna del relativo plico all’ufficiale giudiziario, avvenuta per l’appunto in quella data e quindi in termini e non alla data di ricezione dello stesso da parte del destinatario della notifica, vale a dire il successivo 23 dicembre;

b) Il ricorso e’ stato ritualmente proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 essendo la qui gravata sentenza inappellabile ma ricorribile per Cassazione. Non si comprende pertanto cosa la D.S. abbia voluto significare contestando il ricorso immediato “per saltum” da parte della P.A. a questa Corte senza aver previamente acquisito la sua “opinione”, il suo “parere”, il suo “consenso”.

c) Per soddisfare al requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara e ed esauriente, sia pure non analitica e particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti in causa, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue varie articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal Giudice di merito, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il Giudice di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (vedi tra le tante Cass. n. 7825/2006).

Ebbene, nel caso di specie, l’atto di impugnazione, contrariamente all’assunto della controricorrente, contiene tutti i requisiti imposti a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che in esso la esposizione dei fatti e dello sviluppo processuale sono del tutto puntuali e consentono al Collegio di rinvenire gli elementi indispensabili di conoscenza per la trattazione del ricorso.

d) Non sussiste la eccepita carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente giacche’,in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 23 conferisce all’autorita’ ancorche’ periferica, che ha emesso l’ordinanza – ingiunzione, un’autonomia funzionale dalla quale discende la sua qualita’ di parte che non e’ limitata al giudizio di primo grado,ma si estende all’intero arco del processo e quindi anche alla fase di impugnazione.

Cio’ premesso, con l’unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 nonche’ omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione.

Osserva parte ricorrente che,contrariamente a quanto statuito dal giudice “a quo”, era perfettamente ammissibile nella esaminata fattispecie la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e in particolare del verbale di accertamento, gia’ noto al trasgressore in virtu’ della obbligatoria preventiva contestazione.

Il motivo e’ fondato.

Va premesso che il contenuto dell’obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 698 del 1981, art. 18, comma 2 di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che e’ quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione.

Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale; con la conseguenza che e’ perfettamente ammissibile la motivazione “per relationem”, mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia’ noto al trasgressore in virtu’ della obbligatoria preventiva contestazione (v., tra le altre Cass. n. 20189/2008,n. 10757/2008,n. 8649/2006,n. 11351/2005,n. 16203/2003, n. 12881/98, n. 6529/98,n. 911/96).

Nel caso in esame, sebbene dalla sentenza impugnata risulti chiaro il richiamo nella ordinanza – ingiunzione al processo verbale di accertamento di illecito amministrativo – che, come risulta dal controricorso, era stato contestato dalla opponente con una articolata memoria difensiva di cui aveva dato atto l’ordinanza medesima – il giudice di pace non si e’ affatto curato di verificare se, sulla base dello stesso verbale, costituente parte integrante della motivazione del provvedimento sanzionatorio, quest’ultimo potesse ritenersi congruamente motivato.

Va rilevato in proposito che nella parte motiva della sentenza impugnata si da atto che la nullita’ dell’ordinanza ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi viene dichiarata per difetto di motivazione della stessa, non avendo l’Amministrazione esaminato in via autonoma e critica la sufficienza, logicita’, la congruita’ di quanto riferibile dal Corpo Forestale dello Stato.

In accoglimento del motivo di ricorso l’impugnata sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pace di Oriolo il quale dovra’ verificare se, in base al richiamo agli atti dei procedimento istruttorio contenenti gli elementi necessari al controllo giurisdizionale del provvedimento stesso, tra cui rilievo dominante assume il verbale di accertamento delle infrazioni dal quale emergono, di regola, le ragioni e gli elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione dinanzi all’autorita’ giudiziaria, l’ordinanza impugnata possa ritenersi sufficientemente motivata.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Oriolo Calabro.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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