LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12205-2005 proposto da:
PROVINCIA VENEZIA, in persona del Presidente pro tempore Z.
D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE BENETTI CRISTINA;
– ricorrente –
e contro
C.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 407/2004 del GIUDICE DI PACE di PORTOGRUARO, depositata il 16/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito l’Avvocato Paola CHIRULLI, con delega depositata in udienza dell’Avvocato VINTI Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.03 C.I. proponeva opposizione al verbale di accertamento della violazione della L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. E, art. 31, lett. E sostenendo l’illegittimità del medesimo perchè elevato in assenza di un accertamento diretto dei fatti da parte dei verbalizzanti, bensì sulla base delle dichiarazioni rilasciate da tale Cr.
S., che lamentava l’esercizio della caccia in prossimità del suo allevamento di fagiani e di oche,creando scompiglio tra i volatili.
La Provincia di Venezia, costituitasi, eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della limitazione dell’impugnazione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 alle sole ordinanze-ingiunzioni e della preclusione stabilita dall’art. 16 stessa Legge per l’avvenuto pagamento della sanzione in forma ridotta. Il giudice di pace di Portogruaro con sentenza n. 407/04, depositata il 16.12.04 accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di accertamento della violazione contestata,ponendo le spese di lite a carico della Provincia di Venezia. Per la cassazione della decisione ricorre la Provincia di Venezia, riproponendo le questioni di inammissibilità dell’opposizione per le stesse ragioni esposte davanti al giudice di pace.
Acquista valore pregiudiziale ai fini della decisione la questione dell’ ammissibilità dell’opposizione a sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e ss. in assenza dell’ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento amministrativo di irrogazione della medesima sanzione.
Al quesito, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 7 maggio 2002 n. 160, la giurisprudenza di legittimità ha dato risposta negativa, adeguandosi al principio di diritto secondo cui il verbale di contestazione di violazioni di legge sanzionate solo con sanzione amministrativa pecuniaria non è di per se stesso immediatamente lesivo di posizioni soggettive cui sia attribuita la tutela giurisdizionale nè può costituire titolo esecutivo o atto di irrogazione della sanzione, costituendo, invece, solo il primo atto di un procedimento amministrativo che deve concludersi con una ordinanza-ingiunzione oppure con un provvedimento di archiviazione (Cass. n. 17674/2004).
Conseguono all’accoglimento del ricorsola cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito,non essendo necessarie ulteriori indagini, di inammissibilità dell’opposizione.
In considerazione della materia del contendere e del comportamento delle partile spese processuali possono ritenersi compensate fra le parti per entrambi i giudizi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010