Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.947 del 20/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

REMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7189-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 08/03/2005 R.G.N. 649/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per: accoglimento per quanto di ragione.

FATTO E DIRITTO

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il giorno 8 marzo 2005, che riformando la sentenza di primo grado, ha condannato la spa Poste a pagare a R.A. la somma di 181,24 Euro, oltre accessori e spese, a titolo di compensi aggiuntivi per le festività, coincidenti con la domenica, del 25 aprile e 1 maggio 1994 e del 1 gennaio 1995 e dell’8 dicembre 1996.

La Corte ha accolto l’appello ritenendo che la prescrizione sia decennale e non quinquennale come aveva invece sostenuto il Tribunale di Lecce e che il termine prescrizionale era stato interrotto a causa del riconoscimento del debito effettuato dalle Poste con circolare n. 11 del 2000 e con accordo del 19 gennaio 2000.

Poste italiane spa articola tre motivi di ricorso.

La R. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato per le ragioni già esposte in cause di contenuto analogo.

I primi due motivi concernono il tema della durata della prescrizione e criticano la scelta della Corte di Lecce nel senso del termine decennale. Il termine di prescrizione per crediti di questo tipo è quinquennale. La spiegazione di tale scelta è in Cass. 10 novembre 2004, n. 21377, cui è seguito un orientamento costante (“In riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall’art. 2948 c.c., n. 4, riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche – in considerazione della sua accessorietà – quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione, nonchè le retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro”).

Anche il terzo motivo è fondato, in quanto le circolari e l’accordo richiamati dalla Corte di Lecce non hanno efficacia interruttiva del termine prescrizionale, per le ragioni indicate in Cass., n. 8065 del 2009, con riferimento a situazioni del tutto analoghe a quella in esame in cui il lavoratore era andato in pensione prima della emanazione di questi atti (“Nessun valore di atto idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell’art. 2944 c.c., può riconoscersi all’accordo sindacale sulle festività del 19.12.2000, con il quale le parti sociali hanno riconosciuto l’indennità per tutte le festività civili dal 1994 alla stipula del nuovo CCNL dell’11.1.2001, in quanto detto accordo si riferisce ai soli dipendenti in servizio alla data della sua sottoscrizione e non implica alcun riconoscimento dei diritti reclamati dall’ex dipendente nel presente giudizio”).

Pertanto la sentenza deve essere cassata e la domanda deve essere rigettata. Le spese debbono essere compensate a causa della oscillazione di giudizio nelle fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472