LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16117-2006 proposto da:
ISTITUTO *****, in persona della titolare C.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MILIA GIULIANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A.
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 514/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/05/2005 R.G.N. 1099/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, premesso che con sentenza del 17 dicembre 2003, il giudice del lavoro del Tribunale di Teramo aveva respinto l’opposizione proposta dall’Istituto scolastico ***** avverso il decreto ingiuntivo n. 166/1990 avente ad oggetto il pagamento all’INPS della somma di L. 108.406.290 per contributi non versati per gli insegnanti utilizzati nei corsi tenuti presso l’istituto, oltre accessori di legge;
che, su appello dell’Istituto, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza depositata il 19 maggio 2005, in accoglimento del motivo subordinato invocante la riduzione delle somme richieste, a norma della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna dell’Istituto a pagare all’INPS la minor somma di Euro 18.861,40 a titolo di contributi per il periodo dall’ottobre 1985 al dicembre 1987, oltre alla sanzione amministrativa di Euro 7.953,44 e alle sanzioni civili;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto *****, con un duplice motivo;
che l’INPS, regolarmente intimato, ha depositato la delega al proprio difensore, che quindi ha partecipato all’udienza di discussione;
rilevato che col primo motivo di ricorso, l’Istituto ***** deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2222 cod. civ. e della normativa in materia di lavoro subordinato nonchè il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione in tali termini operata dai giudici di merito della collaborazione intercorsa tra l’Istituto e alcuni insegnanti, denunciando che la Corte territoriale avrebbe in proposito svolto argomentazione meramente apparenti, attraverso l’enunciazione di principi astrattamente condivisibili, ma senza coerente applicazione al caso concreto, attraverso l’esame delle concrete deduzioni in fatto operate dall’appellante a sostegno del gravame avverso la qualificazione dei rapporti indicati;
che col secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 338 del 2000, art. 116 nonchè la contraddittorietà, in proposito, tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza, in quanto la Corte d’appello di L’Aquila, pur dichiarando nella motivazione della sentenza di accogliere il motivo di appello relativo alla riduzione delle sanzioni, avrebbe contraddittoriamente nel dispositivo condannato la società al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 7.953,44, con ciò violando la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12;
ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, in ragione del fatto che le argomentazioni a sostegno della qualificazione come subordinato del rapporto di collaborazione degli insegnanti dell’Istituto ricorrente (qualificazione che costituisce il presupposto per la sussistenza del rapporto previdenziale dedotto in giudizio) prescindono in larga misura (salvo che per l’indicazione, peraltro genericamente formulata in rapporto alle deduzioni di parte, della osservanza dell’orario scolastico) dall’accertamento e dalla valutazione ai fini del relativo giudizio delle concrete caratteristiche del rapporto, così come dedotte dalla ricorrente anche col richiamo di specifiche risultanze istruttorie, limitandosi a mere enunciazioni di principio e di richiamo dei criteri di qualificazione ripetutamente affermati nella materia da questa Corte suprema (cfr., ad es., da ultimo, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858);
che pertanto la sentenza non assolve al fondamentale compito di dare concretamente conto delle ragioni della decisione secondo un corretto iter logico-argomentativo, con incidenza su di un punto decisivo della controversia tra le parti;
ritenuto quindi che il ricorso va accolto nel primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo;
che la sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che provvedere anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010