LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22283-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFONE NINO, VITALE ALIDA giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1264/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2005 R.G.N. 592/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 30.6 – 9.8.2005, confermò la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso il ***** tra la Poste Italiane spa e l’odierna intimata N.N. e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su un motivo e illustrato con memoria.
L’intimata N.N. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’intimata è stata assunta in forza di contratto a tempo determinato, successivo al 30.4.1998, stipulato a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e, in particolare, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.
2. La Corte territoriale, premesso che il ricordato accordo sindacale del 25 settembre 1997 era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto per due ragioni:
– secondo la prima, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23 doveva ritenersi necessario che l’apposizione del termine fosse giustificata da un’esigenza specifica oggettiva, concretamente riferibile alla singola assunzione e che tale esigenza fosse allegata e provata: il che, nella specie, non si era verificato;
– secondo la seconda ha attribuito rilievo decisivo anche al fatto che le parti avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, limite fissato al 30 aprile 1998: con la conseguenza che il contratto in parola risultava stipulato dopo lo scadere del periodo “autorizzato”.
La suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla Società ricorrente, la quale contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed ai successivi accordi, deducendo, in particolare, che questi ultimi accordi avevano natura sostanzialmente ricognitiva.
3. La prima delle ragioni addotte dalla Corte territoriale a fondamento del decisum non è condivisibile, mentre lo è la seconda.
Infatti, con numerose sentenze, questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18378/2006), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione …), dopo il 30 aprile 1998.
Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi, in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.
E’ stato osservato, in particolare, che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12245/2003; 12453/2003).
Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così, testualmente, Cass., n. 2866/2004).
Infine è stata ritenuta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza dell’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato quando il diritto del soggetto interessato si era già perfezionato; ed infatti, anche ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), l’irrilevanza del citato accordo è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass., n. 5141/2004).
I testè ricordati orientamenti di questa Corte devono essere pienamente confermati e, pertanto, il motivo all’esame deve essere disatteso.
4. Il ricorso va dunque rigettato.
Trattandosi di controversia concernente problematiche sulle quali questa Corte ha già espresso orientamenti assolutamente consolidati, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza; per l’effetto la Società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 42,50 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010