Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.958 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20581-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3853/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2005 R.G.N. 1296/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2940/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da M.C. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9- 1997, per il periodo 18-12-1999/31-1-2000, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro dal 18-12-99, ordinava alla società di riammettere in servizio il M. e la condannava a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 24-6-2002, oltre accessori e spese di lite.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il M. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 7-7-2005, respingeva l’appello e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

Il M. ha resistito con controricorso e infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che nella fattispecie si fosse verificata una risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va ribadito anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello ha rilevato che “il M. ha cessato di prestare la sua attività il ***** e in data 18 giugno (2002) ha comunicato alla società Poste Italiane (che ha ricevuto detta comunicazione il 22-6-2002) la sua intenzione di contestare la legittimità della clausola appositiva del termine di scadenza mettendo formalmente a disposizione della società stessa le sue prestazioni lavorative. Questo arco temporale valutato in una alla circolare delle Poste Italiane … con la quale si dispone che “non vanno in nessun caso stipulati contratti a tempo determinato con i soggetti che hanno un contenzioso giudiziale o extra giudiziale nei confronti delle Poste Italiane con riferimento al/ai contratto/i in precedenza stipulati con l’azienda”, esclude una volontà abdicativa del ricorrente e una comune volontà di disinteresse negoziale reciproco”.

Tale decisione è conforme al principio sopra richiamato e, risultando altresì congruamente motivata, resiste alla censura della ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente in sostanza deduce che la “delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987 alla contrattazione collettiva, impedisce di individuare “un limite atto a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di ricorso a contratto a termine individuate in sede collettiva” ed aggiunge che un tale limite neppure è desumibile dalla corretta interpretazione della previsione collettiva de qua, per cui erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto da un lato nulla la pattuizione per la sua genericità, dall’altro nullo il termine apposto al contratto de quo non avendo la società “offerto di provare la correlazione tra le ragioni della stipulazione a termine e le ragioni sottese alla astratta negoziata ammissibilità della pattuizione stessa”.

Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze di analogo tenore (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1- 2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo.

In tal senso, quindi, va respinto il ricorso, in parte correggendosi come sopra la motivazione dell’impugnata sentenza, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del M..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del M., delle spese liquidate in Euro 44,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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