LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto il 18 gennaio 2008 da:
Ambasciata della Repubblica di Corea presso lo Stato Italiano – in persona dell’Ambasciatore S.E.J.K. — rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Nitoglia Stefano, presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama, n. 74;
– ricorrente –
contro
M.F. — elettivamente domiciliato in Roma, alla via Merulana, n. 234, presso l’avv. Bologna Giuliano;
– intimato –
per regolamento preventivo della giurisdizione nel procedimento n. 218034/2007 r.g. Tribunale di Roma — sezione lavoro;
Sentito nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 l’avv. Stefano Nitoglia;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. ODDO Massimo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, in subordine, di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano;
letti il ricorso, la memoria della ricorrente e gli atti depositati.
FATTO E DIRITTO
rilevato che il 23 ottobre 2006 l’Ambasciata della Repubblica di Corea presso lo Stato Italiano propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.p., comma 2, davanti al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma avverso l’atto comunicato il 29 agosto 2006, con il quale M.F. aveva pignorato sino alla concorrenza di Euro 36.000,00, le somme di cui l’Ambasciata era creditrice nei confronti del terzo Monte dei Paschi di Siena per depositi e rapporti di conto corrente;
rilevato che con l’opposizione l’Ambasciata eccepi’ l’impignorabilita’ del credito assoggettato ad esecuzione ed il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo le somme pignorate immediatamente destinate al funzionamento della rappresentanza diplomatica, e chiese la sospensione dell’esecuzione;
rilevato che il Giudice dell’esecuzione con ordinanze dell’8 giugno 2007 rigetto’ l’istanza di sospensione ed assegno’ al M. il credito pignorato nei limiti di complessivi Euro 28.815,20, oltre interessi legali sulla sorta capitale di Euro 28.190,00, fissando il termine di gg. 90 per l’introduzione del giudizio di merito;
rilevato che con atto depositato il 23 agosto 2007 l’Ambasciata introdusse davanti al Tribunale di Roma – sezione lavoro – il giudizio di merito riproponendo le eccezioni di impignorabilita’ del credito e di difetto di giurisdizione del giudice italiano e con ricorso notificato il 18 gennaio 2008 ha proposto alle sezioni unite della Corte di cassazione istanza di regolamento preventivo di giurisdizione;
rilevato che l’intimato M.F. non ha resistito in giudizio;
rilevato che a fondamento dell’istanza la ricorrente deduce:
l’esistenza di una norma consuetudinaria di diritto internazionale generale che vieta allo Stato del foro di procedere ad esecuzione coatta su beni di Stati Esteri che servono all’esercizio della sovranita’ od ai loro scopi pubblici, ivi comprese le somme destinate alla retribuzione dei dipendenti, e che il presupposto dell’immunita’ dello Stato straniero sussiste anche rispetto ai depositi bancari in mancanza di indizi di una destinazione, anche promiscua, diversa da quella di fare fronte alle spese per l’esercizio dell’attivita’ sovrana (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 4 maggio 1989, n. 2085);
la previsione dell’art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata dallo Stato italiano con L. 9 agosto 1967, n. 804, che, secondo l’interpretazione datane con la raccomandazione n. R (97) 10 del 12 giugno 1997 dal Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa, “rende impossibile prendere misure esecutive contro i locali o le proprieta’ di una missione diplomatica (come ad esempio conti correnti bancari nei quali l’ambasciata deposita il proprio capitale di esercizio);
ritenuto che il regolamento proposto e’ inammissibile, in quanto:
non sussiste il requisito della pendenza del procedimento di merito richiesto dall’art. 41 c.p.c., essendo divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato emessa all’esito di essa ed essendo stata la questione di giurisdizione sollevata con riferimento al processo esecutivo;
l’art. 41 c.p.c., che circoscrive l’ambito di applicazione del regolamento preventivo di giurisdizione al giudizio di cognizione, nel quale soltanto e’ ravvisabile una “decisione di merito di primo grado, e la formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 61 che attribuisce al “giudice istruttore” od al “collegio” il potere di sospensione interinale del procedimento, escludono che il regolamento possa essere proposto in pendenza di un processo di esecuzione (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 26 ottobre 2000, n. 1139);
l’immunita’ degli Stati esteri dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva dello Stato del foro nell’attuale contesto di diritto internazionale non e’ piu’ assoluta, ma e’ ristretta ai soli beni destinati ad atti iure imperii, i quali, in forza della consuetudine internazionale, cui, in virtu’ dell’art. 10 Cost., si e’ adattato il diritto italiano, sono immuni ex se da misure coercitive, indipendentemente dalla condizione di reciprocita’ (cfr.: Corte cost., sent. 2 luglio 1992, n. 329);
i crediti sono per loro natura suscettibili di diversa appartenenza e destinazione e non puo’ conseguentemente profilarsi rispetto ad essi una questione di giurisdizione, ma solo di (im)pignorabilita’, ove in un’azione esecutiva esperita nelle forme dell’espropriazione presso terzi lo Stato estero opponga il pignoramento di somme di cui si avvale per l’espletamento di proprie funzioni pubbliche (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 12 febbraio 1999, n. 53; Cass. civ., sez. un., sent. 1 luglio 1997, n. 5888);
ritenuto che al rilievo dell’inammissibilita’ del regolamento proposto per chiedere che sia dichiarato il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano segue la relativa declaratoria;
ritenuto che non va provveduto sulle spese del giudizio non avendo l’intimato svolto attivita’ nel giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010