LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25572-2005 proposto da:
T.T., elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARZO RICCARDO con studio in 73100 LECCE, VIA DEI SALESIANI 45 giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SAFF SRL, F.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 319/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 23/2/2005, depositata il 29/07/2005, R.G.N. 79/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità ex art.
372 c.p.c., accoglimento del ricorso limitatamente al 2^ e 3^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1992 T.T. ha convenuto davanti al Tribunale di Lecce la s.r.l. Saff, concessionaria della s.p.a. Alfa Romeo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato.
Esponeva che, all’atto di acquistare un’automobile nuova, aveva conferito alla suddetta concessionaria mandato a vendere la sua vecchia autovettura ed a compiere tutte le formalità accessorie, fra cui l’iscrizione al PRA del trasferimento al nuovo proprietario.
Negli anni successivi gli erano pervenute contravvenzioni per il mancato pagamento della tassa automobilistica e per altro, in quanto il trasferimento di proprietà non era stato trascritto.
La Saff ha resistito alla domanda, assumendo di non avere assunto alcun obbligo di provvedere alla trascrizione e chiedendo di chiamare in causa l’acquirente dell’autovettura, F.G., per esserne garantita.
Autorizzata la chiamata in causa, il F. è rimasto contumace.
Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 2327/2003 il Tribunale ha condannato il terzo chiamato al risarcimento dei danni in favore dell’attore ed al pagamento delle spese processuali.
Proposto appello principale dal F. e incidentale dal T., con sentenza n 319/2005, notificata il 1 agosto 2005, la Corte di appello di Lecce – in riforma della sentenza di primo grado – ha assolto il F. da ogni domanda ed ha respinto l’appello incidentale, ponendo a carico del T. le spese del grado.
Con atto notificato il 15.10.2005 quest’ultimo propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta contro la Saff in base al rilievo che il contratto di mandato non aveva imposto alla società mandataria l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel PRA dell’atto di trasferimento della vettura al F., ma solo l’aveva autorizzata a provvedere in tal senso, e che le leggi in materia impongono genericamente agli interessati – non ad uno di essi in particolare l’obbligo di provvedere alla trascrizione. Ha altresì assolto il F. sul rilievo che l’attore in primo grado non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti.
2.- E’ pregiudiziale l’esame del quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 3, sul rilievo che il presidente del Collegio che ha emesso la sentenza impugnata avrebbe dovuto astenersi dal decidere, avendo motivo di grave inimicizia nei confronti del difensore del ricorrente, avv. Riccardo Marzo, a causa della denuncia inoltrata nei suoi confronti dalla figlia dello stesso, avv. Gabriella Marzo, per gravi comportamenti tenuti dallo stesso in udienza.
2.1.- Il motivo è inammissibile.
Nei casi in cui il giudice abbia l’obbligo di astenersi, la parte interessata ha l’onere di proporre istanza di ricusazione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 ss. cod. proc. civ..
Ove a ciò non provveda, non può far valere in sede di impugnazione il difetto di capacità del giudice e la violazione dell’obbligo di astensione, come motivo di nullità della sentenza (Cass. Civ. S.U. 23 aprile 2001 n. 170; Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2002 n. 3527 ed altre). Si fa eccezione al principio solo nel caso – che non ricorre nella specie -in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento (Cass. Civ. S.U. 8 agosto 2005 n. 16615; Cas.. civ. Sez. 3, 15 maggio 2007 n. 11187, fra le altre).
3.- Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione della L. 2 luglio 1997, n. 276, art. 13 in relazione all’art. 156 ss.
cod. proc. civ., sul rilievo che il GOA designato dopo l’assegnazione della causa alla sezione stralcio ha omesso di procedere al tentativo di conciliazione, è manifestamente infondato.
Per giurisprudenza costante, il tentativo di conciliazione, pur se obbligatorio, non costituisce formalità essenziale del giudizio e la sua omissione non è sanzionata dalla legge a pena di nullità (Cass. civ., Sez. 2, 21 aprile 2008 n. 10329 e, con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro, di divorzio e di locazione, Cass. civ. n. 20074/2004; 16141/2004; n. 8310/2002; n. 11059/2001 ed altre).
4.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 1703, 1710, 1723, 1475, 1552 e 2043 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che la Corte di appello – nell’individuare gli obblighi conferiti alla mandataria Saff – abbia trascurato di considerare che il contratto di mandato era in realtà un mandato in rem propriam, perchè conferito alla concessionaria di vendita all’atto dell’acquisto di altra vettura, che veniva pagata in parte con il valore della vettura consegnata, in parte con un conguaglio in denaro; sicchè la Saff, nella sostanza, era divenuta proprietaria della vettura vecchia ed era l’unica interessata a realizzarne il valore tramite la rivendita a terzi.
L’operazione era stata effettuata tramite un mandato a vendere, anzichè tramite formale atto di compravendita, per evitare alla stessa Saff le formalità e le spese inerenti a una doppia intestazione (a sè ed al futuro acquirente).
Trattandosi di mandato in rem propriam che sottendeva gli effetti sostanziali di una compravendita, i soggetti tenuti a provvedere alla trascrizione al PRA erano la Saff ed il successivo acquirente F., non esso ricorrente. Sicchè contraddittoriamente la Corte di appello – dopo avere affermato che l’obbligo di provvedere alla trascrizione grava sui soggetti interessati – ne ha esentato la Saff, sebbene essa avesse un tale interesse.
Soggiunge il ricorrente che il testo letterale del mandato menziona l’autorizzazione a provvedere alle formalità della trascrizione, anzichè l’obbligo della Saff di provvedervi, poichè si tratta di atto indirizzato ai terzi e necessario a giustificare i poteri della Saff di disporre dell’autovettura; non sta a significare, invece, che la mandataria avesse la mera facoltà, e non l’obbligo, di compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento della compravendita.
In ogni caso, se di mera facoltà si fosse trattato, la Saff avrebbe avuto il dovere di avvertire il mandante della necessità di provvedere egli stesso alla trascrizione, comunicandogli il nome dell’acquirente, di cui egli era del tutto all’oscuro.
4.1.- Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 1710 cod. civ. grava sul mandatario l’obbligo di compiere gli atti giuridici che costituiscono oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, che si identifica con la diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità. Sulla scorta di tale criterio – che è peraltro di generale applicazione in tema dì adempimento delle obbligazioni (art. 1176 cod. civ.) – doveva essere valutata la condotta del mandatario, al fine di stabilire se, tenuto conto della peculiare natura degli atti che costituivano oggetto del mandato, egli avesse compiuto tutto quanto era necessario ad attuare gli interessi del mandante (Cass. civ. Sez. 3, 23 dicembre 2003 n. 19778;
Cass. civ. Sez. 2, 18 maggio 2009 n. 11419), o quanto meno a non arrecargli danno, trattandosi di mandato in rem propriam.
In base a tali principi è da ritenere che – ove il mandato abbia per oggetto la vendita di beni (mobili o immobili) il cui trasferimento debba essere trascritto in pubblici registri – esso includa anche l’obbligo del mandatario di adempiere alle suddette formalità accessorie, anche se un tale obbligo non sia stato espressamente menzionato nel contratto.
Si tratta infatti di adempimenti di particolare importanza ai fini dell’efficacia del trasferimento, la cui omissione può essere fonte di danni – per il mandante o per i terzi – dei quali il mandatario è ben consapevole e che è quindi tenuto a prevenire, salvo che ne sia stato espressamente esentato.
In ogni caso ed a prescindere da quanto sopra, giustamente rileva il ricorrente che la mandataria Saff avrebbe avuto il dovere quanto meno di informarlo che essa non si riteneva obbligata alla trascrizione che non vi aveva provveduto, fornendogli le informazioni necessarie circa la data della vendita e l’identità dell’acquirente, per metterlo in condizione di provvedere egli stesso.
La Corte di appello è quindi incorsa nella violazione dell’art. 1710 cod. civ., interpretato anche alla luce dei doveri di buona fede a cui le parti sono tenute ad uniformarsi nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).
4.2.- La sentenza impugnata presenta altresì motivazione insufficiente e contraddittoria, nella parte in cui non ha tenuto conto della peculiare natura dell’affare, che costituiva un mandato in rem propriam, concluso al fine di attuare sostanzialmente gli effetti di una vendita dell’auto usata da T. a Saff, affinchè quest’ultima potesse rivendere la vettura, evitando le formalità di un doppio trasferimento della proprietà.
La concessionaria era quindi il soggetto autenticamente interessato al trasferimento della vettura, quanto e più del mandante, pur se solo il mandante avrebbe risentito danno dall’omissione della trascrizione.
Ne consegue che, escludendo l’obbligo della Saff di provvedere alla trascrizione, con la motivazione che a ciò sono tenuti solo i soggetti interessati, la Corte di merito da un lato è incorsa in contraddizione; dall’altro lato ha interpretato il contratto di mandato nel senso che la mandataria sarebbe stata autorizzata a compiere gli atti a se favorevoli (vendita) e ad omettere quelli necessari ad evitare pregiudizio alla controparte (trascrizione), in violazione del criterio di buona fede, quale canone di interpretazione dei contratti (art. 1366 cod. civ.).
5.- L’accoglimento del secondo motivo comporta anche l’annullamento della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali, che il ricorrente censura con il terzo motivo.
6.- Il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e con logica e congrua motivazione.
PQM
La Corte di cassazione accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010