Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.985 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26442-2005 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELL’ORSO LUCIANO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA LEASING ITALEASE SPA;

– intimata –

sul ricorso 30340-2005 proposto da:

BANCA LEASING ITALEASE SPA in persona del Dott. STEFANO SCHIAVI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERGAMASCO VINCENZO giusta delega in calce al ricorso notificato;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELL’ORSO LUCIANO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, emessa il 18/5/2004, depositata il 03/09/2004, R.G.N. 474/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato LUCIANO DELL’ORSO; udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni previa riunione dei ricorsi, inammissibilità

incidentale, accoglimento principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ***** T.P. ha concesso in locazione un appartamento di sua proprietà in ***** alla s.n.c. Illusione Ottica e Contattologia di Sabatini Adele & C., che vi ha introdotto mobili e arredi di proprietà della s.p.a. Italease, di cui era utilizzatrice in virtù di un contratto di leasing. Il contratto di locazione è stato risolto per morosità della conduttrice, con ordinanza 5 settembre 1995 che ha convalidato lo sfratto e il T. ha invitato Italease a rimuovere mobili e arredi di sua proprietà, essendo stato nel frattempo risolto anche il contratto di leasing. Italease ha asportato alcuni mobili, lasciandone altri, ed il T. l’ha citata davanti al Tribunale di L’Aquila per ottenerne la condanna a liberare completamente l’appartamento ed a risarcire i danni per l’indebita occupazione.

Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo che unico soggetto obbligato a liberare l’appartamento fosse la società conduttrice.

Con sentenza 18 maggio – 3 settembre 2004 n. 627 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma, ha condannato Italease a rimuovere i beni di sua proprietà, ritenendo che essa vi fosse obbligata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.. Ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, per mancanza di prova dei danni medesimi.

Con atto notificato il 28.10.2005 il T. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Italease con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale, a cui replica il T. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- L’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che mette in questione il capo della sentenza impugnata che ha addossato a Italease, anzichè alla società conduttrice, l’obbligo della rimozione dei beni dall’appartamento del T., sarebbe pregiudiziale.

Ma deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, proposta dal ricorrente, a causa dell’inefficacia dell’atto di conferimento della procura speciale al difensore.

A norma dell’art. 83 cod. proc. civ. la procura può essere apposta a margine o in calce al ricorso od al controricorso con il quale vengono proposti i motivi di impugnazione.

Italease l’ha conferita con atto in calce alla copia notificata del ricorso della controparte: modalità inidonea a dimostrare l’anteriorità dell’atto di conferimento dei poteri al difensore, rispetto alla data della notifica del controricorso, qualora – come nel caso di specie – la procura sia priva di data e sia solo genericamente richiamata nel controricorso, senza alcuna specificazione della data in cui è stata sottoscritta.

Questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il controricorso (e l’eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso.

Tale incertezza non è superabile neppure con il richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo necessaria la specifica indicazione di tale procura (Cass. Civ. S.U. 5 giugno 2000 n. 405; Cass. civ. S.U. 5 luglio 2004 n. 12265; Cass. civ. Sez. 2, 30 luglio 2007 n. 16862) ed in particolare l’indicazione della data in cui è stata conferita (Cass. civ. Sez. 1, 3 maggio 2005 n. 9168. Cfr. anche Cass. civ. Sez. 3, 27 giugno 2007, con riferimento alla procura in calce al provvedimento impugnato).

3.- Quanto al ricorso principale, con il primo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento dei danni con la motivazione che la permanenza nel locale (negozio) di una specchiera con cornice, di due portamensole in pietra e di una porta vetrina non poteva considerarsi ostativa all’utilizzazione del locale da parte di altri soggetti, salvo che questi fossero portatori di particolari esigenze.

La sentenza impugnata sarebbe pervenuta a tale decisione senza avere assunto le prove testimoniali; senza avere accertato che non vi fossero state offerte di locazione determinate da particolari esigenze, e senza considerare che la sussistenza di limiti all’utilizzazione del negozio comportava comunque un danno per il proprietario, quanto meno sotto il profilo della perdita di chances.

4.- Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 cod. civ., per avere la Corte di appello negato rilevanza causale alla permanenza degli arredi all’interno del negozio, pur essendo tale circostanza normalmente e prevedibilmente idonea a provocare l’impossibilità di dare in locazione a terzi l’immobile.

5.- Con il quarto motivo lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione delle prove testimoniali. Assume che non tutti i capitoli di prova si riferivano a fatti ininfluenti, perchè anteriori al verificarsi dell’illecita occupazione – come ha ritenuto la Corte di appello – avendo egli dedotto nei capitoli da 6) a 9) circostanze successive alla cessazione della locazione ed attinenti alle occasioni mancate di trovare un nuovo conduttore; che risulta comunque impossibile identificare il procedimento logico- giuridico in base al quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibili le prove.

6.- Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 1337 cod. civ., sul rilievo che il giudice di appello – nel dichiarare inammissibili le prove, perchè l’impossibilità della locazione era prospettata dallo stesso T. e non direttamente valutata dagli interessati (aspiranti conduttori) – non ha tenuto conto del suo obbligo di comportarsi secondo buona fede, nei confronti dei potenziali aspiranti conduttori, comunicando loro il fatto che all’interno del locale vi erano ancora mobili da asportare; nè ha tenuto conto del fatto che egli non poteva, di sua iniziativa e senza autorizzazione dell’interessato, far asportare i beni rimasti.

7.- I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perchè connessi, non sono fondati.

Essi attengono a valutazioni in fatto circa l’idoneità dei beni rimasti nel locale a pregiudicarne l’utilizzazione da parte di terzi, quindi a provocare un danno, valutazioni tutte rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non suscettibili di censura in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che nella specie non ricorrono, in quanto la motivazione della Corte di appello, pur se sintetica, appare congrua e logicamente idonea a giustificare la decisione.

Il giudice di appello – in base al suo discrezionale potere di valutazione delle prove – ha escluso che il T. abbia dimostrato di avere ricevuto offerte di locazione da soggetti portatori di peculiari esigenze, tali da rendere verosimile il fatto che essi abbiano rinunciato alla locazione solo per effetto dei residui arredi presenti nel locale.

Le prove testimoniali dedotte in materia non sono significative, perchè del tutto generiche: non precisano chi fosse l’aspirante alla locazione asseritamente dissuaso; quali esigenze avesse; se ve ne sia stato più d’uno, non potendosi ritenere significativo un singolo episodio nel corso di vari anni; quali fossero gli oneri inerenti allo sgombero del locale e se fossero tali da rendere oggettivamente credibile che il recesso dalle trattative fosse stato motivato solo da tali oneri.

Correttamente, quindi, e con motivazione non suscettibile di censura, la Corte di appello non ha ammesso le prove ed ha escluso il nesso causale fra il fatto e i lamentati danni.

8.- Il ricorso deve essere rigettato.

9.- Le spese del presente giudizio si compensano fra le parti, considerata la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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