LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MIRENNA SALVATORE, ZAPPALA’
FRANCESCO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PALERMO ACHILLE, ZAMMATARO SALVATORE giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 30/10/2003, depositata il 27/02/2004, R.G.N. 1899/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 30 ottobre 2003 – 27 febbraio 2004 la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da P.V. avverso la decisione del locale Tribunale del 10 – 20 marzo 2001, dichiarava la risoluzione del contratto di acquisto dell’autocarro Fiorino, targato *****, per grave inadempimento della venditrice, P.D. (precedente proprietaria e convenuta nel giudizio di primo grado).
Rilevavano i giudici di appello che vi era piena prova del fatto che proprio il mancato pagamento da parte della P.D. delle ultime due rate del prezzo di acquisto del veicolo – peraltro espressamente previsto a carico della convenuta, nel contratto di compravendita del ***** – aveva determinato la procedura esecutiva su iniziativa del creditore ipotecario, Citicorp Finanziaria Citifin s.p.a..
Tale comportamento, qualificabile alla stregua di grave inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., era tale da legittimare una pronuncia di risoluzione per inadempimento della venditrice, P. D.. Era stato, infatti, proprio il comportamento della P.D. a determinare l’utile esperimento dello speciale procedimento espropriativo, attivato dalla creditrice ipotecaria e, quindi, con esso, la definitiva perdita in capo al compratore, dell’autoveicolo venduto.
L’inadempimento assumeva particolare importanza nell’economia del contratto, considerato che si era verificato ben prima della pronuncia giudiziale che accertava di mancato rimborso alla venditrice dell’IVA sul prezzo convenuto, addebitabile al compratore P.V..
I giudici di appello provvedevano, conseguentemente, a determinare le somme dovute dalla P.D. in dipendenza della risoluzione (Euro 3.140,06 corrispettivo ricevuto per la compravendita, oltre ad Euro 565,00 per IVA, oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi, per un totale di Euro 3.705.06).
La Corte territoriale rigettava invece la domanda di ulteriori danni da evizione, per assoluta mancanza di riscontri probatori e quella intesa ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato dimostrato un danno da perdita del potere di acquisto della moneta, non coperto dagli interessi nel periodo considerato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione P. D., con tre, distinti, motivi.
Resiste P.V. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, omesso esame di fatti e documenti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Nel caso di specie non poteva trovare applicazione la disposizione dell’art. 1453 c.c. (come stabilito dai giudici di appello), ne’, tanto meno, quella di cui all’art. 1482 c.c. (come ritenuto dal Tribunale).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il mancato pagamento di alcune rate da parte della P.D. si era verificato solo dopo che P.V. si era reso – a sua volta – inadempiente all’obbligo di corrispondere alla venditrice P.D. la somma da questa versata a titolo di IVA sul prezzo di vendita dell’autocarro.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, osserva la ricorrente, la domanda di risoluzione per inadempimento, alla quale sia stata opposta dal convenuto la reciprocita’ degli inadempimenti, comporta un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di la’ del semplice dato cronologico, li investa nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalita’, nel quadro della funzione economico – sociale del contratto, e che consenta cosi’ di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa, giustificare l’inadempimento dell’altro, secondo il principio inadimplenti non est adimplendum.
In particolare, il giudice di appello non aveva tenuto cono del fatto che la P. aveva provveduto a pagare tutte le rate da lei dovute, interrompendo il pagamento solo dopo che il compratore aveva rifiutato ostinatamente di adempiere alla propria obbligazione di pagamento dell’IVA. Solo dopo tale inadempimento degli obblighi contrattuali imputabile al compratore, la P. aveva omesso di pagare le ultime due rate (di importo pressoche’ corrispondente al versamento IVA dovuto).
Il motivo e’ inammissibile.
La valutazione della sussistenza dell’inadempimento, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito, e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.
Nel caso di specie, con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno considerato la importanza dei diversi inadempimenti, valutando quello posto in essere dalla P. come di maggiore rilevanza, anche per la particolarita’ delle conseguenze prevedibili, ben note alla stessa, e dalla P. consapevolmente accettate (procredura espropriativa che aveva portato alla perdita dell’autocarro in capo al compratore).
In materia di inadempimento, la reciprocita’ degli addebiti e la contrapposta richiesta di risoluzione giudiziale del contratto impongono un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di la del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporti di dipendenza e di proporzionalita’ nel quadro della funzione economico – sociale del contratto. Lo stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtu’ del principio inadimplenti non est adimplendum, Costituisce giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimita’ se congruamente e correttamente motivato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 324 c.p.c. contraddittorieta’ della motivazione ed insufficiente pronuncia su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
In effetti, il diritto alla ripetizione dell’IVA da parte della P. era gia’ coperto dal giudicato, per effetto della sentenza del 22 giugno – 12 luglio 1989 del Pretore di Paterno, sicche’ tale pronuncia era intangibile.
Pertanto, dichiarando che P.V. aveva diritto a ripetere anche l’IVA scaturente dalla venduta dell’autocarro compravenduto, i giudici di primo e secondo grado erano incorsi in un evidente errore.
In tal modo, infatti, il compratore P.V. aveva raggiunto una indebita, doppia, locupletazione, considerato che egli non solo aveva ottenuto il rimborso dell’IVA a suo tempo versata, ma aveva anche potuto avvalersi della detrazione fiscale per IVA del bene ammortizzabile a suo tempo versato alla venditrice, in base al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.
Il motivo e’ meritevole di accoglimento, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, per il quale: “in tema di imposta sul valore aggiunto, verificatasi una causa di risoluzione di un contratto di compravendita, in relazione al quale il venditore abbia gia’ emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell’I.V.A., il medesimo venditore ha diritto di detrarre tale imposta, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 2 in conformita” a quanto in detta norma stabilito, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione;
mentre nel diverso rapporto di rivalsa, di natura privatistica, fra cedente e cessionario la” risoluzione del contratto non comporta automaticamente il venir meno dell’obbligo del secondo di rimborsare al primo l’imposta da questi versata al fisco, essendo necessario a tal fine che il cessionario deduca e dimostri l’avvenuto recupero dell’I.V.A. da parte del cedente mediante la detrazione prevista dal menzionato art. 26 (ipotesi, questa, neppure ipotizzata nel caso di specie: v. sentenza Pretore Paterno del 22 giugno – 12 luglio 1989).
(Cass. n. 15696 del 2002; cfr. Cass. 15 maggio 2008 n. 12192 per qualche spunto in materia di risoluzione di contratto preliminare di vendita, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, attuato mediante accollo di un debito nei confronti di un terzo, e pagamento dell’IVA).
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la decisione deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la domanda di restituzione dell’IVA proposta da P.V. deve essere rigettata (con tutte le conseguenze in merito derivanti). La causa pertanto puo’ essere decisa nel merito.
Questa pronuncia si aggiunge, confermandola, alla decisione del Pretore di Paterno del 22 giugno – 12 luglio 1989 che aveva condannato il P.V. a pagare a P.D. “a titolo di rivalsa dell’IVA dovuta sull’operazione di compravendita” prima che fosse dichiarato l’inadempimento e la risoluzione del contratto.
Con il terzo motivo, la ricorrente rileva – da ultimo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Alcune domande proposte dall’attore non erano state accolte, ne’ in primo ne’ in secondo grado, e tanto era sufficiente a legittimare – quanto meno – una parziale compensazione delle spese del giudizio.
L’ultimo motivo e’ assorbito per effetto della pronuncia di compensazione delle spese dell’intero processo che il Collegio ritiene opportuno in relazione alle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di P.V. di restituzione dell’IVA gia’ versata, fermo il resto.
Compensa le spese dell’intero processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010