Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.99 del 08/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S. e S.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell’avv. CARELLO Cesare Romano, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. 16^, n. 28, depositata il 19 marzo 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

udito, per i ricorrenti, l’avv. Cesare Romano Carello;

udito, per il P.M., il Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che i contribuenti proposero ricorso avverso avviso di liquidazione in misura ordinaria, dell’imposta di registro relativa alla compravendita di terreno reg. il *****, loro notificato il 29.7.2004, sul presupposto dell’intervenuta decadenza delle agevolazioni fiscali per imprenditori agricoli a titolo principale, richieste e riconosciute in sede di registrazione;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dei contribuenti dalla commissione regionale;

– che, in adesione a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici del gravame rilevarono, in particolare che i contribuenti non avevano fornito certificazione della titolarità della qualifica legittimante il beneficio;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi (illustrati anche con memoria), lamentando – sia sul piano del vizio di motivazione sia su quello della violazione di legge – la mancata considerazione da parte di entrambi i giudici del merito dell’eccezione di giudicato dedotta sin dal ricorso introduttivo;

osservato:

– che il ricorso per cassazione proposto dai contribuenti va disatteso;

– che, invero, entrambi i motivi di ricorso, si rivelano inammissibili, per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti provveduto alla compiuta descrizione, in ricorso, dell’invocato giudicato, al fine di consentire a questa Corte, immediatamente, il vaglio della relativa rilevanza e decisività (v. Cass. 21621/07, 18506/06);

– che il ricorso è, peraltro, non rispondente alla previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, impone al ricorrente, pena l’improcedibilità del ricorso, l’onere di depositare gli atti (nella specie: l’invocato giudicato) su cui il ricorso si fonda; onere che questa Corte ha puntualizzato dover essere necessariamente osservato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 2855/09, 28547/08);

ritenuto:

– che il ricorso dei contribuenti va, pertanto, dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472