Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.990 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1583-2005 proposto da:

M.F. CF. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEMINARA DARIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V. CF. *****, considerato domiciliato “EX LEGE” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZA GIAMBATTISTA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 10/12/2003,depositata il 04/06/2004;

R.G.N. 1422/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario G. che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29.2.1992 Mi.Ma. ha convenuto davanti al Tribunale di Siracusa i coniugi M.F. e P.C., chiedendo che – previo accertamento dell’autenticità della sottoscrizione da parte di convenuti della scrittura privata *****, con cui gli stessi le avevano venduto alcuni immobili – venisse dichiarato il trasferimento della proprietà degli immobili stessi in suo favore.

Costituitisi i convenuti, sono intervenuti nel processo G. G. e Ma.An.Ma., nella qualità di genitori e rappresentanti legali del figlio minore, V., affermando che l’azione della Mi. – suocera del M. – era meramente strumentale allo scopo di sottrarre ai creditori i beni di proprietà dei convenuti, in vista dell’azione di risarcimento dei danni che essi intendevano proporre a nome del figlio.

In data *****, infatti, G.V. – che lavorava nella macelleria gestita dal M. – aveva subito un grave infortunio, per effetto del quale aveva perso la mano e parte del braccio destro.

Gli intervenuti hanno chiesto che venisse dichiarato nullo per simulazione, o inefficace nei loro confronti, l’atto di trasferimento.

Con separato ricorso hanno chiesto ed ottenuto il sequestro dei beni dei convenuti ed hanno dato corso al giudizio di convalida, a cui hanno resistito i coniugi M..

Riunite le due cause ed esperita l’istruttoria, è intervenuto nel giudizio l’INAIL. Con sentenza n. 412/2001 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato nulla per simulazione la scrittura privata di compravendita ed ha convalidato il sequestro, compensando le spese processuali.

G.V., divenuto maggiorenne, ha proposto appello, per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla sua domanda di risarcimento dei danni, ed ha chiesto che gli appellati venissero condannati a risarcirgli i danni nella misura di Euro 125.000,00, o nell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Gli appellati si sono costituiti, proponendo appelli incidentali.

Con sentenza 10 dicembre 2003 – 4 giugno 2004 n. 490 la Corte di appello di Catania ha condannato M.F. a pagare in risarcimento dei danni Euro 592.738,74, oltre agli interessi legali ed alle spese processuali dei due gradi di giudizio.

Con atto notificato il 16.12.2004 M.F. ha proposto cinque motivi di ricorso contro la sentenza, a cui ha resistito il G. con controricorso.

All’udienza del 21 aprile 2009, fissata per la discussione, la Corte di cassazione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

L’ordinanza è stata comunicata alle parti dalla Cancelleria il 18 maggio 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva che, a tutt’oggi, l’atto di integrazione del contraddittorio non è stato depositato in Cancelleria, pur essendo ampiamente decorso il termine di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ..

Ai sensi della citata norma, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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