LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26909-2005 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA *****, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore rag.
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato TONUCCI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRIGNANI ALDO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
D.R.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1458/2004 della GIUDICE DI PACE di CAVA DE’
TIRRENI, emessa il 24/09/2004, depositata il 24/09/2004; R.G.N. 4572/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario G. che ha concluso per accoglimento del 1 motivo del ricorso, con assorbimento dei successivi, declaratoria la competenza della Corte d’Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 settembre 2004 il Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, previo rigetto dell’eccezione di incompetenza funzionale ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33 non essendo l’attore un’ impresa commerciale, ed avendo detta norma derogativa della competenza ordinaria ad oggetto soltanto le controversie attinenti alla nullità dei patti tra operatori del settore, ma non il diritto del consumatore leso dalla violazione della normativa antitrust, accoglieva la domanda di D.R.A. di rimborso nella misura equitativa del 20% del premio indebitamente versato all’assicurazione Vittoria in violazione dell’art. 2, secondo comma, precitata legge.
Ricorre per cassazione la Vittoria assicurazioni s.p.a.. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deduce la ricorrente: “Sull’eccezione di incompetenza per materia. Violazione della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 2). Violazione falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.
La L. n. 287 del 1990, precitato art. 33, comma 2, stabilisce che le azioni di nullità e di risarcimento del danno .. per la violazione delle disposizioni.. sono promosse dinanzi alla Corte di appello competente per territorio e quindi la deroga alla competenza secondo la disciplina ordinaria attiene a tutte le controversie in materia di violazione della legge antitrust e tra l’altro l’azione di ripetizione di indebito è conseguente alla declaratoria di nullità del contratto. Ed infatti le S.U. nel 2005 con la sentenza n. 2207 hanno affermato la competenza della corte di appello, giudice specializzato a conoscere le cause promosse dagli assicurati per il rimborso dei premi pagati nella vigenza del contratto di assicurazione in violazione della L. n. 287 del 1990 ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica della loro domanda.
E poichè le norme di rito devono esser rispettate anche nei giudizi di equità, il Giudice di pace di Cava Dè Tirreni è incompetente.
Il motivo è fondato.
Ribadito che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2 sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali (Cass. 2215/2007), va altresì riaffermato che la legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (S.U. 2207/2005), ovvero l’azione restitutoria ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. perchè il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato per un’ intesa nulla allega pur sempre quest’ ultima, nonchè l’impossibilità giuridica che essa produca effetti (Cass. 14716/2005).
Pertanto la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, la competenza funzionale della Corte di appello di Salerno.
Si compensano le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Corte di appello di Salerno. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010