LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Polisportiva Hockey Follonica;
– intimata –
avverso la decisione n. 74/24/07-08 della Commissione tributaria regionale di Firenze, emessa il 16 novembre 2007, depositata il 17 marzo 2008, R.G. 1998/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abritti Pietro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
RELAZIONE (art. 380 bis c.p.c.) Il relatore cons. Giacinto Bisogni, Letti gli atti depositati;
osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della Polisportiva Hockey Follonica dell’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva determinato induttivamente il reddito ritenendo illegittima la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 1994 in presenza di un’attività di pubblicità e sponsorizzazione produttiva di ricavi fatturati. La Polisportiva ricorrente eccepiva il difetto di notificazione dell’accertamento e la sua infondatezza per insussistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione e erronea determinazione dell’imponibile;
2. La C.T.P. di Grosseto ha accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica dell’avviso di accertamento e la C.T.R. ha confermato tale decisione sia pure ritenendo sanata la irregolarità della notifica in quanto ha rilevato la mancanza di qualsiasi autonomia ai fini della soggettività tributaria della sezione Hockey rispetto alla Polisportiva Follonica articolata per sezioni in relazione ai vari sport praticati;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) contraddittoria motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso, b) insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso, c) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73 (ex art. 87) TUIR e art. 2697 c.c..
Ritiene che:
1. il ricorso sia inammissibile in quanto prospetta in tutti e tre i motivi una diversa e inammissibile valutazione dei fatti di causa che sono stati oggetto di una sufficiente e argomentata motivazione da parte della CTR;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
ritenuto che tale relazione non può essere condivisa in quanto mentre il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile ma per omessa formulazione del quesito di diritto la motivazione della decisione della C.T.R. non può ritenersi sufficiente e scevra da vizi logici in quanto non ha preso in considerazione (o ha escluso immotivatamente la rilevanza di) una serie di profili sicuramente significativi in merito alla decisiva questione della soggettività tributaria della Polisportiva Hockey e cioè l’affiliazione diretta dell’associazione al CONI, il rapporto di rappresentanza diretta e indipendente a mezzo di propri organi, la percezione e utilizzazione diretta di ricavi propri, lo svolgimento con percepimento di corrispettivi di attività di pubblicità e sponsorizzazione nei confronti di terzi committenti, la fatturazione in proprio nome, la titolarità di una partita I.V.A., la presentazione da parte delle altre componenti della Polisportiva Follonica di una propria dichiarazione dei redditi;
ritenuto che pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Toscana che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Toscana che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011