Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1009 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.;

– ricorrente non diligente –

contro

COMUNE DI QUARTUCCIU, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Balloi Maurizio e Iacono Quarantino Giuseppe per procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Val di Lanzo n. 79;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 880 del 2008, depositata in data 29 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Quartucciu ha resistito, con controricorso, al ricorso proposto nei suoi confronti da M.A., con atto notificato in data 12 giugno 2009, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 880 del 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal M. avverso verbali di contestazione di violazioni del codice della strada;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso, notificato al Comune di Quartucciu il 12 giugno 2009, non è stato depositato, ma è stato iscritto dal Comune, che si è difeso con controricorso notificato il 9 luglio 2009 e depositato il successivo 29 luglio.

Il ricorso, fermo l’interesse del Comune all’iscrizione dell’affare presso la Corte, è da ritenere manifestamente improcedibile, in quanto alla sua notificazione non ha fatto seguito il deposito entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ..

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, invero, pur essendo evidente la inammissibilità del ricorso, avendo lo stesso ad oggetto una sentenza del giudice di pace appellabile, perchè depositata dopo il 2 marzo 2006, trova applicazione il principio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 c.p.c. o art. 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità” (Cass., n. 1104 del 2006);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna M. A. al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Quartucciu, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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