Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1011 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15278-2006 proposto da:

F.G. quale erede di F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio dell’avvocato PICCAROZZI BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEZCOLLER ALESSIO, giusta mandato alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato PALENZONA GIORGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDRIZZI FRANCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.B.L., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 129/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del 31.3.05, depositata il 21/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

PREMESSO Il sig. F.E. agì contro gli intestatari tavolari di due particelle di terreno e contro gli attuali detentori delle stesse, sigg. P.G. e D.A., per sentir dichiarare che egli era proprietario delle particelle, avendole usucapite, e condannare il P. e il D. al rilascio.

Solo questi ultimi due resistettero in giudizio, sostenendo che il F. aveva venduto a loro le particelle con scritture private del 15 febbraio e 19 settembre 1977, sicchè essi ne erano legittimi possessori e le avevano usucapite. Chiesero pertanto dichiararsi la loro proprietà per usucapione e, in subordine, l’autenticità delle firme del contratto del 1977.

Il tribunale di Trento rigettò tutte le domande.

La sig.ra F.G., erede di F.E., propose appello principale e i sigg. P. e D. proposero appello incidentale.

La Corte di Trento respinse l’appello principale e accolse l’appello incidentale.

La sig.ra F. ha quindi proposto ricorso per cassazione. I sigg. P. e D. hanno resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 10 dicembre 2008 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti (intestatari tavolari e loro eredi) rimaste contumaci nel giudizio di appello.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per l’inammissibilità del ricorso, attesa la mancata esecuzione della predetta ordinanza da parte della ricorrente.

CONSIDERATO

La ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti indicate nell’ordinanza interlocutoria 10 dicembre 2008 di questa Corte; quanto ai sigg. M.L., + ALTRI OMESSI però, la notifica non è andata a buon fine essendo risultati deceduti i destinatari.

Si impone, pertanto (cfr. Cass. Sez. Un. 1238/2005), la fissazione di un nuovo termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei predetti destinatari deceduti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute indicate in motivazione entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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