Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1012 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24-2009 proposto da:

C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato RANIERI LUCREZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MOCCI MAURO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1034/2007 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Civitavecchia con sentenza 29 luglio 2004 respingeva l’opposizione proposta da C.M. avverso un decreto ingiuntivo per spese condominiali, emesso nei suoi confronti su istanza del Condominio *****.

L’opponente proponeva appello, davanti al tribunale di Civitavecchia.

Il tribunale, con sentenza 20 dicembre 2007, dichiarava inammissibile l’appello, perchè tardivamente proposto con atto notificato il 5 ottobre 2005.

C. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Il Condominio è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Il ricorso deduce violazione della L. n. 742 del 1969 e addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della sospensione feriale dei termini per l’impugnazione.

L’impugnazione è però inammissibile a causa della omessa formulazione del quesito di diritto, previsto a pena di inammissibilità dall’art 366 bis c.p.c., per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Va osservato che il quesito risulta nella specie del tutto mancante, non essendo individuabile una parte autonoma del motivo riassuntivamente destinata a individuare l’errore rimproverato al giudice di merito e le ragioni giuridiche a sostegno della censura.

La Corte di Cassazione dovrebbe pertanto sostituirsi al ricorrente nell’opera di enucleazione della questione di diritto, della soluzione offerta e di concreta applicazione della stessa, cioè nell’attività che l’art. 366 bis c.p.c. (ancora applicabile alle impugnazioni avverso sentenze rese prima del 4 luglio 2009, cfr.

Cass. 7119/10; 26324/09) prescrive sia onere imposto al ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso.

Non giova al ricorrente la giurisprudenza di questa Sezione (19558/09; 16941/08; 8140/09), secondo la quale nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e fondato sull’esistenza di “errores in procedendo”, la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. non è necessaria se, l’inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto.

Nel caso di specie infatti la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto, concernente l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini, nel particolare caso in cui la sentenza impugnata in appello sia stata emessa a ridosso della scadenza dell’inizio del periodo feriale.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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