LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 64-2009 proposto da:
A.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARFOLI ANGELO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LATINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1683/2007 del GIUDICE DI PACE di LATINA del 12.11.07, depositata il 14/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 12/14 novembre 2007 il giudice di pace di Latina ha respinto l’opposizione proposta da A.M. avverso la Prefettura di Latina, per impugnare il verbale di accertamento n. *****, relativo a sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad unico motivo. La Prefettura non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Ha rilevato che il ricorso è inammissibile per più profili.
In primo luogo perchè non risulta documentata la notificazione del ricorso.
In secondo luogo perchè avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26. Detta norma, ha esattamente osservato la relazione comunicata ex art 380 bis c.p.c., ha abrogato l’ultimo comma della L. n. 689 del 1981, art. 23, che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa e ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione. Essi quindi, come la sentenza impugnata, resa dopo il 1 marzo 2006, sono impugnabili a mezzo dell’appello di cui all’art. 339 c.p.c. (Cass. 13019/07; 10775/08; SU 27339/08).
Il Collegio condivide entrambi i rilievi.
Quanto al primo di essi, mette conto aggiungere che neppure all’odierna adunanza è stata fatta pervenire dimostrazione dell’avvenuta rituale notifica del ricorso all’amministrazione intimata, con le inevitabili conseguenze in punto di inammissibilità dell’ impugnazione (cfr utilmente quanto alla mancata produzione del solo avviso di ricevimento, Cass SU n. 627/08).
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011