Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1019 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1397-2009 proposto da:

R.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato KNERING ARTURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, g presso lo studio dell’avvocato PLACIDI GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA MERINI, GIUDICEANDREA BIANCA MARIA, CAPPELLO MARCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 16/04/08, depositata il 10/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Ciotti Simon Pietro, (delega avvocato Arturo Knering), difensore del ricorrente che ha chiesto l’estinzione per rinuncia del ricorso;

udito l’Avvocato Lentini Luca, (delega avvocato Giampiero Placidi), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti con condanna alle spese; è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Il Collegio:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che R.B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2009, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Trento sez dist. Di Bolzano il 10 maggio 2008.

Rilevato che il comune di Bolzano ha resistito con controricorso del 9 febbraio 2009, nel quale ha eccepito tra l’altro la tardività del ricorso.

rilevato che con atto del 29 ottobre 2 010, pervenuto il 3 novembre 2010, il difensore di parte ricorrente, munito di procura che lo abilitava, ha rinunciato al ricorso;

considerato che i difensori di parte resistente non hanno sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia;

ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.700 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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