LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1397-2009 proposto da:
R.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato KNERING ARTURO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, g presso lo studio dell’avvocato PLACIDI GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA MERINI, GIUDICEANDREA BIANCA MARIA, CAPPELLO MARCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 16/04/08, depositata il 10/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Ciotti Simon Pietro, (delega avvocato Arturo Knering), difensore del ricorrente che ha chiesto l’estinzione per rinuncia del ricorso;
udito l’Avvocato Lentini Luca, (delega avvocato Giampiero Placidi), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti con condanna alle spese; è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Il Collegio:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che R.B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2009, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Trento sez dist. Di Bolzano il 10 maggio 2008.
Rilevato che il comune di Bolzano ha resistito con controricorso del 9 febbraio 2009, nel quale ha eccepito tra l’altro la tardività del ricorso.
rilevato che con atto del 29 ottobre 2 010, pervenuto il 3 novembre 2010, il difensore di parte ricorrente, munito di procura che lo abilitava, ha rinunciato al ricorso;
considerato che i difensori di parte resistente non hanno sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia;
ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.700 di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011