LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17733-2009 proposto da:
F.F. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MINESTRONI GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (*****) in persona del Ministro in carica elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 615/08 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 04/03/09, depositato il 18/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato, depositato il 18.3.2009, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta contro il Ministero della Giustizia da F. F. in relazione all’irragionevole durata di un processo penale, limitatamente al primo grado, instaurato dinanzi al Tribunale di Macerata.
Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il Ministero resiste con controricorso con il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
2.- Il ricorso – così come eccepito dal Ministero resistente – appare manifestamente inammissibile, in quanto privo di quesito, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.. Disposizione applicabile ratione temporis in quanto il ricorso è proposto contro provvedimento depositato prima del 4 luglio 2009.
Il ricorso, quindi, può essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.
p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011