LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27039/2009 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA ***** in persona del suo ingegnere, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI Stefano, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PERROTTA CARMINE, DE SANTIS EMILIO, giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimato –
avverso il provvedimento R.G. 580/09 del GIUDICE DI PACE di BUCCINO, depositato il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.
FATTO E DIRITTO
F.C., proprietario di un fondo ubicato in *****, fol. 17 p. 233, ha convenuto la S.p.A. Enel Distribuzione innanzi al G.d.P. di Buccino chiedendo accertarsi e dichiararsi l’arbitraria installazione di un palo di sostegno e di alcuni metri di cavo elettrico sul detto terreno e, per l’effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni.
Costituendosi, la S.p.A. Enel Distribuzione preliminarmente eccepita l’incompetenza per materia del giudice adito tanto sulla domanda principale quanto sulla contestualmente proposta domanda riconvenzionale d’accertamento d’intervenuta usucapione del diritto a mantenere il palo e la condotta, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Il G.d.P., con ordinanza adottata alla prima udienza del 16.11.09, rilevava il proprio difetto di competenza ratione materiae limitatamente alla riconvenzionale, indicando come competente il tribunale di Salerno, sez. dist. di Eboli, e fissando il termine per la riassunzione; quindi sospendeva il trattenuto giudizio promosso dall’attore.
Avverso tale decisione la S.p.A. Enel Distribuzione ha proposto istanza per regolamento di competenza.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
L’istanza è inammissibile.
A seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, infatti, l’art. 46 c.p.c., è rimasto immutato e continua ad escludere che le sentenze del giudice di pace soltanto sulla competenza o sulla competenza e sul merito siano, rispettivamente, assoggettabili al regolamento di competenza necessario le prime ed a quello facoltativo le seconde; in ragione, poi, della modifica dell’art. 339 c.p.c., comma 3, introdotta dalla richiamata novella, tali sentenze sono impugnabili con l’appello ordinario, ai sensi del precedente comma 1, o con l’appello a motivi limitati, ai sensi del medesimo comma 3, a seconda che trattisi di pronunzie in giudizi soggetti a regola di decisione secondo diritto ovvero secondo equità.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011