LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1923/2010 proposto da:
C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE Un. 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato SELVATICI Enrica, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
G.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO Gregorio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STOCCHI LUPOI EDDA, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
PROCURATORE GENERALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20870/2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA del 9.12.09, depositata il 10/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Enrica Selvatici;
per la resistente è solo presente l’Avvocato Gregorio Troilo.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – C.M. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Bologna emessa in data 9.12.2009 e depositata il 10.12.2009, con la quale il tribunale si è dichiarato incompetente per valore – ritenendo competente il giudice di pace – a pronunciarsi sull’opposizione dallo stesso proposta avverso il precetto notificatogli da G.A., al fine di ottenere il pagamento dell’assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio F., per i mesi di novembre e dicembre 2007, per l’importo precettato di Euro 2.081,24, spese legali incluse.
Va dichiarata la competenza per valore del giudice di pace.
Il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., comma 1, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede.
Nella specie, il tribunale correttamente ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere la somma precettata, relativa a contributo di mantenimento, di Euro 2.081,4, spese legali incluse, di competenza, quindi, del giudice di pace, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 17 c.p.c..
Nel caso in esame, non ha alcuna rilevanza, l’art. 13 invocato dal ricorrente, per il quale il valore del credito – discutendosi nella domanda di opposizione a precetto dello stesso diritto del coniuge divorziato di continuare ad ottenere il contributo di mantenimento per il figlio F. – dovrebbe essere determinato con riferimento a due annualità dell’assegno mensile di mantenimento (v. per un precedente specifico Cass. ord. 24.4.2009 n. 9784).
Il valore della causa di opposizione a precetto – come già detto – si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., comma 1, dal credito per cui si procede, cioè nel caso di esecuzione per espropriazione, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è quella per cui si procede (v. anche, tra le tante, Cass. 18.12.1999 n. 14303 secondo la quale: Qualora la parte cui sia stato notificato il precetto contesti il diritto della controparte a richiedere in tutto o in parte la somma precettata, vertendosi in ipotesi di opposizione all’esecuzione, il valore della causa si determina con riferimento all’intero ammontare del credito per cui si procede e non in base alla somma contestata, anche nell’ipotesi in cui la contestazione riguardi solo gli interessi o voci di spesa maturati dopo il rilascio del titolo esecutivo).
Quanto al tenore delle contestazioni prospettate con l’opposizione a precetto, è appena il caso di rilevare che la loro deducibilità avverso il titolo esecutivo, in quanto di formazione giudiziale (sentenza di divorzio), integra una questione inerente la fondatezza o meno dell’opposizione, come tale del tutto ininfluente ai fini della determinazione del valore in funzione della competenza”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono state ascoltate in Camera di consiglio.
Le parti hanno anche presentato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dovere osservare.
Conclusivamente, va dichiarata la competenza per valore del giudice di pace di Bologna.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Bologna.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011