LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24446/2009 proposto da:
C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, i rappresentato e difeso dall’avv. MARTELLI Corrado, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBANESI Danilo, DI PIETRO FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
G.F. ***** (ved. F.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 473/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 18.2.08, depositata il 07/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
– Il 13 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 473/2009, depositata il 7 luglio 2009 e notificata il 15 settembre 2009, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Messina, ha condannato C.F. a pagare a F. L. la somma di Euro 20.099,52, oltre ai quattro quinti delle spese dell’intero giudizio, compensando il quinto rimanente; ha altresì condannato G.F. a restituire al C. il deposito cauzionale di L. 1.000.000, oltre interessi dal 1 aprile 1980.
Con atto notificato il 10 novembre 2009 C.F. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono con controricorso G.F. ved. F. e F.L..
2.- Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resistenti, fondata sul fatto che nel ricorso è del tutto mancante l’esposizione dei fatti di causa e delle vicende processuali.
Ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nel ricorso debbono essere indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate. In mancanza, il ricorso è inammissibile, anche per difetto di autosufficienza (Cass. civ. 12 giugno 2008 n. 15808, fra le tante).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011