LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
A.F. e AC.Lu., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Sanna Rita e Franco Santini, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, via Vittore Ghigliani,n. 248;
– ricorrenti –
contro
S.A., S.P., S.M., S.L., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Marchese Marco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Stefano Cecere in Roma, via Vallisneri, n. 11;
– controricorrenti –
e nei confronti di:
S.G., D.M.G., F.A. e S.
M.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 353 del 18 novembre 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che La Corte di Cagliari, con sentenza n. 353 in data 18 novembre 2009, ha accolto l’appello proposto da S.A., S.P., S.M. e S.L. nei confronti di A.F. e Ac.Lu. e, in riforma della impugnata pronuncia del Tribunale di Oristano, ha dichiarato S.P. esclusivo proprietario del fondo in regione *****, in catasto al f. 71, mapp. 57, pervenutogli per successione testamentaria da S.F.M., ed ha condannato A.F. e Ac.Lu. al rilascio di tale terreno in suo favore;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello A. F. e Ac.Lu. hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che S.A., S.P., S.M. e S. L. hanno resistito con controricorso;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base della proposta di definizione depositata dal consigliere designato in data 10 novembre 2010, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
Considerato che il decreto e la relazione sono stati comunicati alla parte ricorrente soltanto il 30 novembre 2010, senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, fissato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011