LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19529/2009 proposto da:
R.M. *****, R.R.
*****, in proprio e nella qualità di soci accomandatari della ELDA SAS di RISSO ROBERTO & C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI Enrico, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELANI CARLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO FRANCESCO, FRANCIOSI GIOVANNI, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 655/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 20/06/06, depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, vista la rinunzia presentata dai ricorrenti R.R. e R.M. al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Genova, n. 655/2008;
ritenuto che la stessa è conforme al disposto di cui all’art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità delle conclusioni del P.G.;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di questo giudizio, tenuto anche conto dell’adesione della parte intimata alla rinunzia.
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c..
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, per intervenuta rinunzia.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011