LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.C. (c.f. *****), C.D. (C.F.
*****), C.F. (C.F. *****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso l’avvocato PERSICHETTI EMILIO, rappresentati e difesi dagli avvocati SESTA LEONARDO, CASTELLANETA MARIA PIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 26/06/2007; n. 181/06 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, G.C., C. D., C.F. impugnavano, nei confronti del Ministero della Giustizia il decreto della Corte d’Appello di Lecce, del 20/03/2007, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione: del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si ravvisa inammissibilita’ del ricorso per inadeguatezza dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., come richiesto dal controricorrente: i quesiti appaiono conformi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.
Va precisato che il Giudice a quo non ha considerato correttamente il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha considerato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte. La Corte di merito ha valutato il tempo dei rinvii, asseritamente non addebitabili all’amministrazione della giustizia, e lo ha sottratto dalla durata effettiva del procedimento, ritenendo che il risultato della sottrazione coincida con la durata irragionevole del procedimento.
Va invece individuata la ragionevole durata del procedimento, secondo i parametri usuali indicati dalla CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte (tre anni in primo grado, due per il secondo, uno per la Cassazione) che potrebbe essere piu’ lunga o breve, in relazione al singolo procedimento (ad es. per la complessita’ ovvero la semplicita’ di esso). Va quindi comparata la durata ragionevole con l’effettiva lunghezza del procedimento (eventualmente sottraendo il tempo di rinvii, richiesti dalle parti, e comunque non addebitabili all’Amministrazione, ma, anche in tal caso, per giurisprudenza consolidata, i periodi di rinvio particolarmente lungo dovrebbero essere posti a carico della Amministrazione stessa).
Correttamente invece il Giudice a quo ha rigettato il ricorso in punto danno patrimoniale, precisando che questo non era stato provato, quale effetto della durata irragionevole del procedimento.
Va cassato il decreto impugnato,in relazione all’accoglimento delle censure, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterra’ ai principi suindicati e si pronuncera’ pure sulle spese sul presente giudizio di legittimita’.
PQM
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione;
che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011