LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.D.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 246/2008/63 depositata il 20/11/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.D. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Brescia n. 211/12/2007 aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998-2004. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. La Ctr avrebbe affermato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione sulla base delle sole asserzioni del contribuente.
La censura è infondata. Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che la CTR abbia escluso l’esistenza di un onere probatorio a carico del contribuente, nè che abbia fondato il proprio giudizio sulle sole affermazioni dello stesso. La CTR invero ha affermato che le attrezzature, “per la loro entità, quale emerge dagli atti di causa, non appaiono tali da costituire” una autonoma organizzazione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione in ordine alle deduzioni dell’Ufficio, in primo e secondo grado, circa la sussistenza dei presupposti per l’imposizione Irap. La censura è fondata; ed invero, premesso che l’accertamento dei presupposti impositivi va operato distintamente per ciascun anno, nel ragionamento del giudice di merito è ravvisabile una obiettiva deficienza del criterio logico laddove, pur richiamando i principi affermati da questa Corte in materia, ha ritenuto irrilevante la esistenza di spese relative a compensi corrisposti a collaboratori, nonchè ha omesso alcuna valutandone in ordine all’entità delle spese per beni strumentali.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011