Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1182 del 19/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna n. 12/2008/09 depositata il 12/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.R. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Bologna n. 239/9/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998- 2000. La CTR rigettava l’appello sul rilievo che , negli anni oggetto di controversia, il contribuente esercitava l’attività di agente di commercio personalmente e con mezzi di scarso rilievo, senza personale dipendente e con ridotti ammortamenti.

Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo. Nessuna attività è stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 c.c., della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attività di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura è infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il ricorso va quindi rigettato, correggendo, nei sensi sopra indicati, la motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nella parte in cui afferma che “ai fini dell’assoggettabilità al tributo occorre verificare se sia prevalente l’intuitus personae”.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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