Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1183 del 19/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 4/2008/38 depositata il 5/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Vercelli n. 16/1/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1999-2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura – formulata da esso ricorrente nell’atto di appello – che la sentenza della CTP aveva accolto il ricorso relativo agli anni 2000/2001 sulla base di un motivo non dedotto dal M..

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente depositato copia dei ricorsi proposti dal M. alla CTP; ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, invero, il ricorrente è tenuto, a pena d’improcedibilità, a depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti…. sui quali il ricorso si fonda” non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U., Ord. n. 21747 del 14/10/2009; Sez. U. Ord. 7161 di 25/3/2010).

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR nell’accertare l’esistenza dell’autonoma organizzazione avrebbe omesso di valutare le deduzioni formulate dall’Ufficio in ordine alle spese per lavoro dipendente e compensi corrisposti a terzi, risultanti dal quadro RE 2003/2004.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento in relazione alle suesposte deduzioni dell’appellante Agenzia; e ciò alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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