LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI VARESE, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona, rispettivamente, del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrenti –
contro
A.A.;
– intimato –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Varese depositato in data 24 novembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Varese ricorrono avverso il provvedimento con il quale il giudice di pace non ha convalidato il provvedimento di espulsione dello straniero A.A..
L’intimato non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Interno in quanto la legittimazione in materia di opposizione a provvedimento di espulsione appartiene unicamente al Prefetto (Cassazione civile, sez. 1, 21 giugno 2006, n. 14293).
L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato in quanto totalmente carente di motivazione è manifestamente fondato dal momento che, pur trattandosi di provvedimento emesso in camera di consiglio e quindi necessariamente motivato, quella secondo cui il provvedimento prefettizio non viene convalidato “in quanto illegittimo è infondato” è meramente apparente in quanto non contiene neppure un abbozzo di argomentazione.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Interno, accoglie quello del Prefetto di Varese, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice di pace di Varese in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011