Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.149 del 04/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VENEZIANA MOTOSCAFI SCARL con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti Visconti Maurizio ed Pontecorvo Edoardo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso 77, presso lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 31/03/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sezione n. 03, in data 09.05.2006, depositata il 10 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 29045/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 31/03/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 03, il 09.05.2006 e DEPOSITATA il 10 ottobre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato sia l’appello principale della contribuente, sia pure quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avvisi di accertamento, ai fini IVA, IRPEG, IRAP ed Ilor per gli anni 1997 e 1998, si articola in quattro motivi, con i primi due dei quali si deduce la violazione e falsa applicazione del complesso normativo di riferimento, per non avere considerato che al termine per proporre impugnazione andavano applicati i periodi di sospensione previsti sia per i periodi feriali sia pure dalla normativa sul condono fiscale, alla cui stregua il ricorso, proposto in data 18 maggio 2004, era a ritenersi tempestivo.

3 – Gli intimati non hanno svolto difese.

4 – La questione posta dal ricorso con i preliminari motivi di rito va esaminata e decisa alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 22891/2005, n. 21779/2005) secondo cui in applicazione delle L. n. 289 del 2002 e L. n. 742 del 1969, i termini di impugnazione restano sospesi nei periodi considerati e, segnatamente, fino all’1 giugno 2004, ragion per cui, nel caso, – in cui la notifica degli atti impugnati è avvenuta il 16 settembre 2002 – deve ritenersi tempestiva la proposizione del ricorso, avvenuta il 18 maggio 2004, cioè durante il periodo di sospensione.

5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza delle richiamate censure di rito, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbiti gli altri mezzi.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Visto, in particolare, l’atto di rinuncia al ricorso 24 giugno 2010, notificato l’01 luglio 2010;

Considerato che la causa non può proseguire e ne va dichiarata l’estinzione;

Considerato, pure, che nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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