LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.E. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 02/05/2007; n. 3226 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da allegato al verbale d’udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, A.E. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 2-2-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appaiono adeguati i quesiti del ricorso, ai sensi dell’art. 366 bis;
va pertanto rigettata l’eccezione di inammissibilita’ proposta dal contro ricorrente. Appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal P.G. in udienza sulle quali, in sostanza, questa Corte si e’ gia’ pronunciata (tra le altre, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDI e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.800,00, procedimento presupposto: 1^ grado Aprile 1992 – Gennaio 2001; 2 Gennaio 2002 – pendente alla data del deposito de ricorso, novembre 2006).
Trattandosi di procedimento davanti al TAR, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 14753/10) l’inattivita’ della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, puo’ incidere sulla determinazione del quantum. Puo’ effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento (v., al riguardo, Cass. n. 14573 del 2010).
Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 6.800,00, per un ritardo di 13 anni e mesi, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
PQM
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 6.800,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 700,00 per onorari. Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011