LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.G. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. BELLITTI Aldo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baimonti 4, prillo lo studio dell’Avv. Roberto De Angelis;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 148/66/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66, in data 19.11.2007, depositata il 27 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 24219/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 148/66/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66, il 16.11.2007 e DEPOSITATA il 27 dicembre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e negato il diritto al rimborso, per mancata dimostrazione della insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3;
3 – L’Agenzia controricorrente, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007).
4 bis – Si propone di trattare il ricorso in Camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, dal momento che lo stesso non si conclude con la esplicita formulazione di quesito, dando risposta al quale la decisione dovrebbe essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto. Infatti il ricorrente, limitandosi a sollecitare una generica risposta esclusivamente attinente all’utilizzazione di un collaboratore e non riferita anche agli altri elementi indice dell’autonoma organizzazione (beni strumentali e capitali), finisce per sottoporre alla Corte un quesito inconferente, tenuto conto della ratio dell’impugnata decisione (SS.UU. Cass. n. 20360/2007, n. 14385/2007).
5 – Va, altresì, rilevato che il mezzo dovrebbe, comunque, essere valutato, alla stregua di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
6 – La CTR, nel caso, ha ritenuto sussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, opinando che gli stessi fossero desumibili dalle dichiarazioni annuali, risultando ivi esposti, per i vari periodi, somme rilevanti per beni strumentali e compensi a terzi; ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico-giuridico corretto, in assonanza ai richiamati principi.
7 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di inammissibilità e/o, comunque, il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va respinto;
Considerato, pure, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente N.G. al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011