LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
P.A., residente a *****;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 38/31/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sezione n. 31, in data 18.09.2007, depositata il 19 settembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25923/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 38/31/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 31, il 18.09.2007 e DEPOSITATA il 19 settembre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni 2000 e 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Al formulato quesito, deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto(nella specie IRAP) (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007).
5 – La decisione impugnata, che ha ritenuto non ostasse alla domanda di rimborso, l’avvenuta presentazione della domanda di condono, va riformata in base al citato principio, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che non essendo necessari altri accertamenti in fatto, in applicazione dei ricordati principi, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso, stante la preclusione connessa alla presentazione della domanda di condono;
Considerato, pure, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rigetta la domanda di rimborso e l’originario ricorso; condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge e compensa quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011