LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.F. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti CASARI Alessandra e Rita Gradara, elettivamente domiciliato nello studio della seconda in Roma, Largo Somalia, 67;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/66/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66, in data 30.06.2008, depositata il 07 luglio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Rita Gradara;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo, che ha concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26385/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 100/66/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66, il 30.06.2008 e DEPOSITATA il 07 luglio 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e negato il diritto al rimborso, per accertata sussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2000 al 2004, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, nonchè insufficiente motivazione.
3 – L’Agenzia controricorrente, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
4 – Le formulate doglianze vanno valutate, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non on autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).
5 – La CTR, nel caso, ha ritenuto sussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che il contribuente svolgeva (anche per espressa ammissione del dichiarante) attività sanitaria con personale, mezzi ed organizzazione adeguati e che, d’altronde, dagli elementi in atti, si evincesse che il F. avesse la disponibilità di beni strumentali, quote di ammortamento, consumi, spese di rappresentanza, spese per prestazioni alberghiere et similia per importi affatto trascurabili.
La CTR ha motivato nei termini, dopo avere valutato l’evidenza disponibile offerta sia dall’Ufficio che dallo stesso F. e ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico-formale corretto.
Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e considerati inidonei a sostentare le ragioni difensive del contribuente, senza indicare altri elementi indice pretermessi, ritenuti emblematici, e che avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum, sembrano porsi in contrasto con i richiamati principi ed implicano una valutazione delle risultanze fattuali diversa da quella offerta dai competenti Giudici di merito.
6 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore; Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria del ricorrente in data 29.10.2010 e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio è dell’avviso che la motivazione dell’impugnata decisione sia carente e sostanzi il denunciato vizio, in quanto afferma, genericamente, l’esistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, senza però, indicare i concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale; Considerato, altresì, che il ricorrente ha dedotto che l’insussistenza dei presupposti impositivi era desumibile dal quadro RE della dichiarazione dal quale risulta che non erano indicate spese per prestazioni di lavoro dipendente o per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa e che gli unici beni strumentali utilizzati erano dati da una autovettura e dalla valigetta medica;
Considerato che alla stregua di tali considerazioni, il secondo motivo del ricorso va accolto, per manifesta fondatezza, e per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, dunque, che, accolto il ricorso nei limiti indicati, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, motivando idoneamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011