Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.154 del 04/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti SALERNO Francesco e Francesco Mattarelli, nonchè, per procura speciale in Notaio Pasquale Lebono del 07.10.2010 rep. 239580, depositata in udienza dall’Avv. Fabio Pace, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Muse, 8 presso lo studio dell’Avv. Angela Ludovica Sirignani;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/22/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione n. 22, in data 07.06.2007, depositata il 07 agosto 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il controricorrente, l’Avv. Fabio Pace, giusta procura notarile depositata in udienza;

Presente il Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo, che ha concluso conformemente alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26399/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 64/22/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 22, in data 07.06.2007 e DEPOSITATA il 07 agosto 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto il chiesto diritto al rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2004, per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, è affidato a più mezzi, con i quali si deduce, violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 289 del 2002, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

3 – L’intimato, giusto controricorso, resiste evidenziando, fra l’altro, la mancata impugnazione della decisione di appello, relativamente ai rimborsi degli anni 2002,2003 e 2004.

4 – Ai formulati quesiti, può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8178/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso quale conseguenza della presentazione della domanda di condono, e sotto altro profilo, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006), sia pure tenendo conto che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), e che, d’altronde, il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).

4 bis – La CTR non ha emesso alcuna pronuncia in ordine alle questioni relative al condono ed alla decadenza sollevata dall’Agenzia (pagine 2 e 3 dell’appello), concernendo i rimborsi domande avanzate il 14.06.2002 ed il 17.02.2005, riguardo ai versamenti effettuati, rispettivamente, in data antecedente al 14.06.1998 ed al 17.02.2001; le prospettate doglianze, alla stregua dei richiamati principi, sembrano, dunque, fondate.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti previsti dagli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che non essendo necessari altri accertamenti di fatto, va rigettata la domanda di rimborso per i versamenti relativi a periodi per i quali è stato chiesto il condono, sia perchè, per tali periodo, opera la preclusione affermata dal richiamato principio, sia pure perchè, comunque, il preteso diritto non risulta tempestivamente esercitato;

Considerato, pure, che non è più in contestazione, in questa sede, il rimborso relativo agli anni 2002, 2003 e 2004;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro tremila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa in relazione l’impugnata decisione, che conferma nel resto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e l’originario ricorso per i versamenti eseguiti nel periodo dal 1998 al 2001; condanna l’intimato alle spese del giudizio di cassazione in ragione di complessivi Euro tremilacento, oltre spese generali ed accessori di legge e compensa quelle dei precedenti gradi.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472