LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
M.F. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. INZANI Daniele domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 88/21/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, in data 06.06.2007, depositata il 2 agosto 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26421/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 88/21/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, il 06.06.2007 e DEPOSITATA il 02 agosto 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.
3 – L’intimato, giusto controricorso e contestuale impugnazione incidentale, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio, anche di appello.
4 – Alle formulate censure può rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
4 bis – La sentenza, in vero, appare in linea con i richiamati principi, avendo verificato l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, risultando essere stati utilizzati beni strumentali minimali in assenza di dipendenti e collaboratori.
Nè tale opinamene resta incrinato dalle considerazioni svolte con l’unico motivo del ricorso, tenuto conto che l’accertamento in fatto, operato dalla CTR circa la minima se non quasi inesistente dotazione di mezzi – peraltro non specificamente contestato (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), induce ragionevolmente a ritenere trattarsi di quel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività fissato dal richiamato principio, senza il quale il professionista non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro.
Anche l’impugnazione incidentale, con cui ci si duole della compensazione delle spese, sembra doversi rigettare, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione della causa in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il rigetto, per manifesta infondatezza, delle proposte impugnazioni. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la contestuale impugnazione incidentale, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, previa riunione, vanno rigettati tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale;
Considerato, pure, che le spese del giudizio, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011